IMU 2023

La legge n. 160 del 27.12.2019 (legge di Bilancio 2020) ha abolito la IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

l’Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.

Aliquota e detrazioni imu 2023

Con delibera di Commissario n. 31 del 21/03/2023, il Comune di Foggia ha approvato le seguenti aliquote per l’Imposta Municipale propria 2023:

  1. a) abitazione principale classificata nelle categorie catastaliA/1, A/8 e A/9e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille (0,60 per cento);

– detrazione per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019):
 

  1. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille (0,10 per cento);
  2. c) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10 aliquota pari al 10,60 per mille (1,06 per cento)di cui:

– 7,60 per mille (0,76 per cento) riservata allo Stato

– 3,00 per mille (0,30 per cento) riservata al Comune;

d ) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille (1,06 per cento);
 

  1. e)  terreni agricoli: aliquota pari al 10,60 per mille (1,06 per cento);

f ) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille (1,06 per cento).

Con delibera di Commissario n. 31 del 21/03/2023, il Comune di Foggia ha approvato un ulteriore detrazione d’imposta  in favore di privati e associazioni che investono in sistemi di videosorveglianza, ovvero sotto forma di detrazione d’imposta pari al 50% dei costi sostenuti (fino ad un importo massimo di 500 euro).

Abitazione principale e assimilazioni

Come stabilito dall’art. 1, commi 740 e 741 della L. 160/2019 l’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota e le detrazioni previste dal Comune.

L’imposta municipale propria non si applica altresì agli immobili assimilati all’abitazione principale, ossia:

1.             alle unita’ immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

2.             alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisite della residenza anagrafica;

3.             ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

4.             alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5.             a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita’ immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche’ dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Ai sensi del Regolamento Comunale è assimilata all’abitazione principale e quindi esente da IMU l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Ai sensi del Regolamento Comunale, i coniugi hanno diritto a una doppia esenzione se risiedono e hanno la dimora abituale in immobili diversi, a prescindere che siano ubicati nello stesso comune o in comuni diversi.

Detrazione per abitazione principale
In base al comma 749 della legge 160/2019, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La detrazione si applica anche:

1.             alle unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 assimilate all’abitazione principale ai sensi del regolamento IMU vigente nel Comune di Foggia e ai sensi dell’articolo 1 comma 741, lettera c) della  legge 160/2019;

2.             alle unità immobiliari di cui all’art.8 comma 4 del D.Lgs.504/92, ossia agli alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia Regionale Territoriale per l’Edilizia (ex IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24.7.1977, n. 616.

Immobili concessi in comodato

E’ confermata la riduzione della base imponibile del 50% per gli immobili, fatta eccezione per quelli classificati come A/1, A/8 o A/9, concessi in comodato ad un parente in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che la utilizza come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante (ossia chi concede l’immobile in comodato) non possieda altro immobile destinato ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel comune di Foggia;  il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nel comune di Foggia l’immobile adibito a propria abitazione principale (e relative pertinenze), a condizione che questo non sia di categoria catastale A/1, A/8 o A/9.

La riduzione della base imponibile del 50% può continuare ad essere applicata in caso di decesso del comodatario qualora nell’immobile risiedano il coniuge e i figli minori.

Usufruiscono della riduzione del 50%, se concesse in comodato unitamente all’abitazione, anche le pertinenze di categoria C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria.

Il comodante, che deve risiedere nel Comune di Foggia, può usufruire dell’agevolazione se oltre all’immobile concesso in comodato, ed eventualmente all’abitazione principale, non possiede altri immobili ad uso abitativo, anche in quota parte, sul territorio nazionale, come ad esempio una seconda casa o una quota dell’ex portineria condominiale. Può usufruirne se possiede, ad esempio, magazzini, negozi, uffici, terreni.

L’agevolazione decorre dalla data di stipula del contratto.

Entro il 30 giugno dell’anno successivo alla stipula del contratto il comodante è tenuto a presentare la dichiarazione IMU sul modello ministeriale per attestare il possesso dei requisiti richiesti.

Le istruzioni per compilare correttamente la dichiarazione IMU sono riportate sul sito istituzionale Servizio Politiche Fiscali

Relativamente alla registrazione del contratto, il Ministero dell’economia e delle finanze ha precisato che può essere registrato un contratto di comodato redatto sia in forma scritta sia in forma verbale.

Immobili locati a canone concordato

Per gli immobili locati a canone concordato, cioè pattuito in base ai criteri stabiliti negli accordi locali stipulati tra le organizzazioni degli inquilini e quelle dei proprietari, è prevista la riduzione d’imposta al 75% (riduzione del 25%).

Rientrano in tale tipologia i contratti agevolati (art.2, comma 3, L.431/98), i contratti transitori ordinari (art.5, comma 1, L. 431/98) e i contratti transitori per studenti (art. 5, comma 2, L.431/98).

Sulle pertinenze, se indicate nel contratto, si applica la riduzione del 25%, ma sempre l’aliquota ordinaria.

In caso di contratti transitori ordinari (art. 5, comma 1, L. 431/98) e di contratti transitori per studenti (art. 5, comma 2, L.431/98) è prevista la riduzione d’imposta del 25%, ma si applica l’aliquota ordinaria.

Per i contratti di locazione stipulati a canone concordato occorre fare riferimento a quanto stabilito nell’Accordo per il territorio del Comune di Foggia firmato dalle associazioni maggiormente rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori e il Comune in data 06 marzo 2020, in attuazione della legge n. 431 del 9 dicembre 1998 e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 gennaio 2017.

In base a tale accordo, per dare diritto alle agevolazioni fiscali, il contratto a canone concordato deve essere stipulato con l’assistenza delle associazioni ed essere, quindi, vidimato dalle stesse o, in caso contrario, deve avere l’attestazione di rispondenza rilasciata dalle stesse.

Per avere diritto alle agevolazioni dalla data di inizio del contratto occorre consegnare la copia del contratto registrato e vidimato da una delle associazioni, o corredato dell’attestato di rispondenza, all’ufficio IMU entro 30 giorni dalla data della registrazione.

Per i contratti stipulati entro il 31/12/2017 non è necessaria l’attestazione di rispondenza.

La documentazione che attesti l’eventuale proroga deve essere presentata, entro i soliti 30 giorni dalla registrazione, solo per i contratti transitori.

Terreni

I terreni agricoli sono soggetti ad IMU. Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

 Sono esenti da IMU i terreni agricoli:

1. posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) o imprenditori agricoli professionali (IAP) professionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

2. a immutabile destinazione agrosilvo- pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Novità IMU 2023

Le principali novità per l’IMU 2023, Legge di Bilancio 2023, comodato gratuito e altre norme precedenti

La riduzione dell’imposta per i pensionati residenti all’estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l’Italia torna ad essere pari al 50% dopo che, solo per il 2022, era stata portata al 62,5% (imposta ridotta al 37,5% – Art. 1, comma 743, Legge 234/2021).
Non è più presente l’esenzione per gli immobili categoria D/3 destinati a cinema, teatro, etc..


Esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente e quindi non utilizzabili né disponibili

Comma 81: All’articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall’imposta municipale propria, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
« g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma [reato di violazione di domicilio], o 633 [invasione di terreni o edifici] del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all’esenzione »

Esenzione IMU per i fabbricati inagibili a seguito eventi sismici

Comma 768. “Per i comuni dei territori dell’Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l’esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale propria prevista dall’articolo 8, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.”

Per la Regione Emilia Romagna si rimanda all’ordinanza della Regione Emilia Romagna n.8 del 17/02/2021, e ss.mm.ii. che prevede “un nuovo perimetro dei territori dei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012”. A decorrere dagli anni successivi, nel caso di esclusione del comune dal “perimetro” del sisma, per i fabbricati che risultano essere ancora inagibili decade il diritto al’esenzione d’imposta e deve essere considerata una base imponibile ridotta del 50%.


Altre esenzioni precedenti e valide per il 2023

Sono esenti le abitazioni principali non di lusso e le tipologie di immobili previste dall’articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 a cui si aggiunge la casistica degli immobili occupati introdotta dalla legge di Bilancio 2023.
Restano esenti per il 2023 i fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 nell’isola di Ischia.

Dal 2022 sono esenti i beni merce ossia gli immobili di proprietà di imprese edili, costruiti e destinati alla vendita, non locati, finché rientrano in questa condizione (art. 1, comma 751 – Legge 27 dicembre 2019, n. 160);

E sono in essere le sospensione dei versamenti tributari previste in seguito agli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26/11/2022 (DECRETO-LEGGE 3 dicembre 2022 , n. 186, pubblicato in Gazzetta Ufficiale N.283 del 03/12/2022) nei confronti dei soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in scadenza dalla medesima data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023. 

In caso di comodato tra comproprietari non è prevista riduzione IMU

Con la sentenza N. 37346/2022 della Corte Suprema di Cassazione è stato chiarito che non sussiste il comodato gratuito al parente in linea diretta di primo grado in caso di comproprietà dell’immobile e pertanto il comproprietario non residente è tenuto al pagamento dell’IMU senza riduzione di imponibile e con applicazione dell’aliquota ordinaria.

Dall’esame di una ricorso di una contribuente di Roma, la Corte ha elaborato il seguente principio di diritto:

“In tema di ICI (ora IMU), con riguardo all’eventuale previsione di un regolamento comunale che assimili ad abitazione principale i «fabbricati concessi in uso gratuito a parenti e affini entro il secondo grado che li utilizzino come abitazione principale», la fattispecie normativa è riferita alla sola ipotesi in cui il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento conceda in comodato l’immobile ad un parente o affine entro il secondo grado, che non possa vantare su di esso alcun diritto reale o personale di godimento, per destinarlo ad abitazione principale per sé e per la propria famiglia. Ne discende che non può rientrarvi la diversa ipotesi di concessione in comodato tra comproprietari del medesimo immobile”.


Regione Friuli Venezia Giulia – istituzione dell’imposta locale

Comma 834. All’articolo 1, comma 739, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente l’ambito di applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per la regione Friuli Venezia Giulia si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, recante istituzione dell’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) ».

La ILIA riprende fondamentalmente le caratteristiche dell’IMU con la differenza che per gli immobili del Gruppo D non c’è più quota statale.
Il 23 febbraio il MEF ha pubblicato la circolare di istituzione dei nuovi codici tributo da utilizzare per i versamenti ILIA e anche qui c’è una differenza rispetto all’IMU i codici tributo ILIA sono 11 con specifici tributi per i fabbricati strumentali all’attività d’impresa differenziati per gruppi di categorie catastali.
Il Calcolo IMU 2023 integra anche il calcolo di questa nuova imposta con applicazione degli specifici codici tributo.
Quindi con il nostro Calcolo IMU è possibile efefttuare contemporaneamente il calcolo di quatto tipi di imposte: IMU, IMI, IMIS e ILIA

Prospetto e pubblicazione delle aliquote IMU

Comma 837. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 756, concernente l’individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote del l’IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo »;
b) al comma 767, concernente la pubblicazione e l’efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l’applicazione dell’IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 »

Quindi, una volta introdotto l’obbligo del prospetto delle aliquote, in mancanza di delibera caricata sul portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre e pubblicata entro il 28 ottobre dello stesso anno, si applicano le aliquote base e non più quelle dell’anno precedente.

Variazione tasso di interesse legale 2023

Dal 1° gennaio 2023 il tasso di interesse da applicare per il ravvedimento è pari al 5% annuo (Decreto del MEF del 13.12.2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15.12.2022).

Modalità del Calcolo dell'imposta

Il comma 761 della legge 160/2019 ha modificato il modo di calcolare il mese di possesso:

il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Calcolo dell’imposta per i fabbricati

La base imponibile dell’imposta per i fabbricati è costituita dal valore della rendita catastale rivalutata del cinque per cento e moltiplicata per i seguenti coefficienti:

160 per le abitazioni del gruppo A (esclusa la categoria A/10) e categorie C/2, C/6 e C/7

140 per i fabbricati del gruppo catastale B, C/3, C/4 e C/5

80 per i fabbricati del gruppo catastale D/5 e A/10

65 per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione dei D/5)

55 per i fabbricati del gruppo catastale C/1

Il calcolo dell’imposta sarà quindi:

[Rendita catastale rivalutata (rendita X 1,05) X il coefficiente specifico per ogni categoria X   l’aliquota prevista].

Calcolo dell’imposta per l’abitazione principale categorie A/1, A/8 e A/9

[Rendita catastale rivalutata (rendita X 1,05) X 160 X l’aliquota prevista] – detrazione

Calcolo dell’imposta per i terreni

La base imponibile dell’imposta per i terreni è costituita dal reddito dominicale rivalutato del venticinque per cento e moltiplicato per il coefficiente di 135.

L’aliquota da applicare è quella ordinaria.

Calcolo dell’imposta per le aree fabbricabili

Per le aree fabbricabili, il valore e’ costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilita’, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile e’ costituita dal valore dell’area, la quale e’ considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato e’ comunque utilizzato.

Calcolatore dell’IMU on line

Si ricorda che il presente opuscolo è un’elaborazione dell’ufficio e le informazioni in esso contenute sono sintetiche e non possono contemplare tutti i casi possibili.

Sul sito istituzionale del comune è a disposizione dei contribuenti una procedura semplificata da utilizzare autonomamente per il calcolo dell’imposta dovuta con stampa del modello F24 risultante, nonché la possibilità di compilare la Dichiarazione IMU sul modello ministeriale.

Il portale offre la possibilità di effettuare il calcolo con un programma di facile utilizzo e risponde all’esigenza di compilare automaticamente il modello F24 in formato PDF, archiviabile e stampabile direttamente dal computer di casa. Il risultato del calcolo dipende dalla correttezza e dalla coerenza dei dati inseriti dall’utente stesso. Si ricorda che l’Imu e la Tasi sono tributi con obbligo di denuncia, autoliquidazione e versamenti spontanei da parte del contribuente che rimane, comunque, l’unico imputabile degli esatti adempimenti. L’Amministrazione Comunale non è responsabile di errori dovuti all’inserimento di dati non esatti, o ad errata interpretazione dello schema di calcolo proposto.


Calcolo IMU

Modalità di versamento

Il versamento dell’acconto IMU per l’anno 2021 deve essere effettuato con modello F24 entro il 16 giugno, per il saldo entro il 16 dicembre utilizzando i seguenti codici tributo:

3912 – IMU su abitazione principale e relative pertinenze (per immobili di categoria A1, A8, A9 e relative pertinenze)

3913 – IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale

3914 – IMU per i terreni

3916 – IMU per le aree fabbricabili

3918 – IMU per gli altri fabbricati

3939 – IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita

3925 – IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”

3930 – IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”

3923 – IMU interessi da accertamento

3924 – IMU sanzioni da accertamento

Si ricorda che il versamento dell’IMU 2020 è totalmente di competenza del Comune, tranne per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, per i quali è riservato allo Stato il gettito dell’imposta calcolata ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 744 della legge 160/2019. La differenza tra l’aliquota fissata dal Comune e l’aliquota standard dello 0,76 per cento è di competenza comunale.

Si ricorda che il codice Ente del Comune di Foggia è D643

Il modello F24 è disponibile on line – Servizio Politiche Fiscali– che sul sito dell’Agenzia delle Entrate

Il pagamento dell’F24 può essere effettuato presso uffici postali, banche, Agenzia delle Entrate Riscossioni e on line.

Compensazione dei versamenti

Nel Regolamento IMU è stata prevista la possibilità di considerare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, nonché quelli effettuati a nome del de cuius da parte degli eredi entro un anno dal decesso e dal proprietario per conto dei titolari di diritti reali, a condizione che l’imposta risulti pagata nel suo totale ammontare e sia espressamente attestata la volontà di rinunciare al rimborso da parte del soggetto legittimato a proporre tale istanza.

A tal fine è stato predisposto un apposito modulo scaricabile dalla Sezione “IMU” – “Modulistica” sul sito istituzionale Servizio Politiche Fiscali

Ravvedimento

Ravvedimento imposta IMU

La possibilità di sanare una violazione commessa avvalendosi del cosiddetto “ravvedimento operoso” è prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

L’abrogazione dell’articolo 1-bis del D. Lgs.472/1997, introdotta dalla Legge di Bilancio 2020, estende anche ad IMU e TASI la possibilità di accesso al ravvedimento lungo, precedentemente limitato ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.

I contribuenti che hanno omesso il versamento totalmente o parzialmente dovuto possono usufruire del ravvedimento operoso effettuando il versamento dell’imposta dovuta maggiorata della sanzione ridotta e degli interessi legali.

Ravvedimento sanzione

La sanzione ridotta deve essere calcolata con le seguenti modalità:

  • entro il 14° giorno dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari  allo 0,1%dell’imposta per ogni giorno di ritardo
  • dal 15° giorno al 30° giorno dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari al 1,5%dell’imposta dovuta
  • dal 31° giorno al 90° giorno dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari al 1,67%dell’imposta dovuta
  • dopo 90 giorni dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, e entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione è pari al 3,75% dell’imposta dovuta.
  • entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione è pari al 4,29% dell’imposta dovuta
  • oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione è pari al 5% dell’imposta dovuta

Gli interessi da applicare sono gli interessi legali:

 

  • 0,1%  annuo dal 01/01/2017;
  • 0,3%  annuo dal 01/01/2018;
  • 0,8%  annuo dal 01/01/2019;
  • 0,05% annuo dal 01/01/2020;
  • 0,01% annuo dal 01/01/2021;
  • 1,25%annuo dal 01/01/2022;
  • 5,00%annuo dal 01/01/2023  con maturazione giorno per giorno.

La norma di legge, inoltre, dispone che il ravvedimento operoso possa essere applicato solo  prima che la violazione sia già stata constatata dall’Ente impositore e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Modalità del versamento in ravvedimento operoso

Si evidenzia che la somma che si va a versare con l’F24 deve comprendere per ogni codice tributo interessato, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta e gli interessi.

Deve essere infine barrata l’apposita casellina “Ravv.”

 Ravvedimento – dichiarazione imu

In caso di Dichiarazione IMU presentata tardivamente, è possibile effettuare il ravvedimento operoso versando una sanzione ridotta pari ad un decimo del minimo previsto per l’omissione della dichiarazione, se la presentazione viene effettuata con un ritardo non superiore ai novanta giorni.
Tempistica:

Entro 90 giorni – Sanzione: 1/10 di Euro 50,00 = Euro 5,00

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere effettuato prima della presentazione della dichiarazione e copia della ricevuta del pagamento va allegata alla dichiarazione stessa.
Il codice tributo da utilizzare in questo caso sull’F24 per il versamento di tale tipo di ravvedimento è 3924.

Modulistica

Al seguente indirizzo Servizio Politiche Fiscali è disponibile la necessaria modulistica.

Contatti con gli uffici del Servizio Politiche Fiscali – Comune di Foggia

Il Servizio Politiche Fiscali assicura massima assistenza a tutta la platea contributiva per quanto attiene sia al calcolo del tributo dovuto, che alla compilazione dei modelli di pagamento F24 IMU.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti

Comune di Foggia – Servizio Politiche Fiscali, via Gramsci 17

Orario Uffici:

mattina – dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00;

pomeriggio – martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle 17,00;

Contatti telefonici:

0881.814115 – 22 – 06 – 14 – 09 – 31 – 33 – 18 – 25.

Sito Internet

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