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"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile"
Art. 21, comma 1
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Ciascuna delle pubbliche amministrazioni "....." ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale. |
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