Voto degli Elettori non Deambulanti

IL SINDACO
 rende noto

che, a norma della legge 15-1-1991, n. 15, come modificata dall’art. 8 della legge 04/08/1993, n. 277, gli elettori non deambulanti, qualora siano iscritti in una sezione elettorale non accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del Comune la cui sede sia priva di barriere architettoniche.

Gli elettori di cui trattasi dovranno recarsi nel seggio prescelto muniti del certificato elettorale e di un’attestazione medica rilasciata dall’A.S.L. anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente per guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Pertanto, gli elettori non deambulanti iscritti nelle sotto riportate sezioni elettorali potranno esercitare il loro diritto di voto in una delle altre sezioni comprese nella medesima struttura scolastica:

SEDE SCOLASTICA

ISTITUTO COMPRENSIVO ‘GABELLI-MOSCATI’ via S.CAPEZZUTO

SEZIONI
133 – 134 – 144