I riferimenti normativi come modificati dal d.lgs. 97/2016 sono:
D.lgs. 14/03/2013 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione da parte delle pubbliche amministrazioni. Pubblicato dalla Gazz. Uff. 5 aprile 2013, n. 80.
Art. 30 obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.
In vigore dal 13 giugno 2016.
Beni Immobili Confiscati Alla Criminalità Organizzata
Il D.Lgs. 159/2011, istitutivo del Codice Antimafia, all'art. 48 dispone che i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata sono trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del Comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della Provincia o della Regione.
Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato. L'elenco, reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonchè, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione.
Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonchè alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali.
Beni confiscati alla criminalità organizzata Aggiornato (12 KiB)
Beni Immobili Demaniali (17 KiB)
Beni Immobili Di Terzi (17 KiB)
Beni Immobili Disponibili (117 KiB)
Beni Immobili Indisponibili (2.9 MiB)
Beni Immobili Tutti (145 KiB)
P.E.B.A.