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Descrizione
Gli elettori fisicamente impediti ad esprimere autonomamente il voto, ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 570/1960, modificato dalla Legge 17/2003 e inquadrato dalla Legge 104/1992 (art. 29) possono esercitare tale diritto con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o di altro elettore liberamente scelto, purché iscritti nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica.
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Ultimo aggiornamento: 19 febbraio 2026, 13:08