L’articolo 9 del decreto legislativo n. 156/2015, modificando l’articolo 17bis del D. Lgs. 546/1992, ha previsto per le controversie su atti impositivi degli Enti Locali di valore non superiore a 50.000,00 euro che il ricorso produca anche gli effetti di un reclamo (per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente all’irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste). Pertanto, prima di depositare il ricorso/reclamo presso la competente Corte di Giustizia Tributaria è necessario che lo stesso, munito di un’eventuale proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa, venga presentato al Comune.
Il ricorso/reclamo tributario, contenente l’eventuale proposta di mediazione e tutta la documentazione a corredo, deve essere notificato, a cura del contribuente, al Comune entro 60 giorni dalla notificazione del presente atto impositivo.
Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto.
Le Sentenze della Corte Costituzionale nr. 477/02 e nr 28/04, nonchè l’art. 149 c.p.c., hanno stabilito e disposto che la notifica dell’atto si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’agente notificatore e, per il destinatario, al momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto.
Ai sensi dell’art.16 bis, comma 3, del D. lgs. 546/92, la notifica del ricorso al Comune di Foggia da parte del ricorrente deve avvenire esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata fiscalitalocale@cert.comune.foggia.it, secondo le disposizioni contenute nel processo tributario telematico (PTT) dettate dal D.M. 23/12/2013 n. 163 e dai successivi decreti attuativi.
La notifica del ricorso a mezzo PEC è diventata obbligatoria dal 1° luglio 2019 a seguito delle modifiche dell’articolo 16-bis del D. Lgs. 546/92 apportate con il D.L. n. 119/2018, convertito nella legge 17 dicembre 2018, n° 136.
Successivamente il ricorrente, entro 30 gg. dalla proposizione del ricorso, dovrà costituirsi in giudizio esclusivamente mediante deposito del ricorso presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria adita, attraverso il Sistema informativo della Corte di Giustizia Tributaria – SIGIT (art.16 bis, comma 3, D. lgs. 546/92) secondo le disposizioni contenute nel processo tributario telematico (PTT) dettate dal D.M. 23/12/2013 n. 163 e dai successivi decreti attuativi.
L’obbligo della notifica del ricorso a mezzo PEC non sussiste per i soggetti che non si avvalgono della difesa tecnica nelle cause di valore inferiore ai tremila euro. In tale ipotesi le notifiche sono eseguite ai sensi dell’articolo 16 del D. Lgs.n. 546/92.
Ai sensi dell’art. 17 bis del D.Lgs 546/92, così come modificato dall’art. 9 del D.lgs. n. 156/2015, per le controversie di valore non superiore a € 50.000, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. Il limite di € 50.000, non tiene conto di eventuali sanzioni e interessi ma solo del debito d’imposta. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza di 90 gg dalla notifica, previsto dal comma 2 dell’art. 17 bis del D.Lgs 546/92. Pertanto, il ricorrente, se il reclamo-mediazione si conclude negativamente, dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito telematico del ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria Provinciale adita, secondo le modalità sopra richiamate, entro 30 gg decorrenti dal novantesimo giorno successivo alla notifica del ricorso.
Nell’ipotesi in cui non è applicabile l’istituto del reclamo, il ricorrente dovrà costituirsi in giudizio entro 30 gg dalla notifica del ricorso. Per le controversie di valore fino a € 3.000 le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell’art. 12 – D.Lgs 546/92.
Ai sensi delle disposizioni del vigente Regolamento Comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 08.04.1999, è possibile presentare istanza di accertamento con adesione ex d.lgs. 218/97.