Il servizio di Stato Civile riguarda tutti gli eventi: nascita, morte, matrimonio e cittadinanza che si verificano sul territorio italiano, nonché gli eventi riguardanti cittadini italiani residenti o domiciliati all’estero. Per ogni atto contenuto in questi Registri gli uffici hanno anche la competenza di rilasciare regolare certificazione attestante lo “Stato Civile” di ogni individuo.
STATO CIVILE
Informazioni ricevimento pubblico
Front-Office e Certificazioni
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00
martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:00
recapiti telefonici: 0881 792217/2218
statocivile@cert.comune.foggia.it
Ufficio Nascite c/o Ospedali Riuniti – Plesso Maternità P.T.
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00
recapiti telefonici: 0881 814054/4055
statocivile@cert.comune.foggia.it
ufficionascite@cert.comune.foggia.it
ufficionascite@comune.foggia.it
Ufficio Deceduti
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00
recapiti telefonici: 0881 792222/2231
statocivile@cert.comune.foggia.it
Ogni incontro mirato all’espletamento delle pratiche di manifestazione di cremazione verrà
Ufficio Cittadinanze/Adozioni/Scelta nomi/DAT/
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 10:30
recapiti telefonici: 0881 792204/2208/2221
statocivile@cert.comune.foggia.it
Ogni incontro mirato all’espletamento delle pratiche verrà effettuato a seguito dì prenotazione
Ufficio Matrimoni/Unioni Civili – Separazioni/Divorzi – Scioglimenti
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 10:30
recapiti telefonici: 0881 792224/2229/2230
statocivile@cert.comune.foggia.it
matrimoni.unioni@comune.foggia.it
matrimoni.unioni@cert.comune.foggia.it
Pubblicazione, a seguito di prenotazione
Lunedì/martedì/mercoledì/ venerdì dalle ore 9:00 alle ore 10:30
Separazioni e Divorzi
Giovedì dalle 9:00 alle 10:30
Celebrazioni matrimoni/unioni civili da officiare presso la sala matrimoni o
in altre sedi indicate nel Disciplinare del Delib.G.C. n.44/2017 e Del. C.C.
n.23/2017, a seguito di prenotazione
Costituzione di un’Unione Civile, davanti al Sindaco o suo delegato, presso le sedi del Comune di Foggia (Legge n° 76 del 2016)
Chi può costituire un’Unione Civile
Due persone dello stesso sesso maggiorenni che non si trovano nelle condizioni ostative previste dalla legge:
non essere sposati o parti di altra Unione Civile;
non essere interdetti per infermità di mente (art.85 c.c.);
non devono sussistere tra le parti rapporti di parentela, di affinità, di adozione e di affiliazione (art. 87 c.c.);
nessuna delle parti deve aver conseguito una condanna definitiva per omicidio consumato o tentato sul coniuge o sulla parte dell’Unione civile dell’altra (art. 88 cc.)
Come si richiede la costituzione dell’Unione Civile
La richiesta viene fatta esclusivamente tramite apposita modulistica presente nel portale del Comune di Foggia Allegato A ed allegato B congiuntamente scegliendo giorno ed orario. Oltre al modulo, devono essere consegnate le copie dei documenti d’identità delle parti, dei due testimoni e dell’interprete qualora previsto.
L’ufficio di Stato Civile, dopo aver ricevuto il modulo procede alla verifica dei requisiti e comunica alle parti la conferma o il rigetto dell’appuntamento tramite mezzi concordati con le parti,( posta ordinaria, pec o email) .
Convocate le parti redige immediatamente il processo Verbale della richiesta che viene sottoscritto dall’Ufficiale di Stato Civile con le parti e si decide la data per rendere congiuntamente la dichiarazione di unione civile. Tempo che deve intercorrere tra il processo verbale e la dichiarazione congiunta > 15gg. Le sedi per i Matrimoni civili ed Unioni civili a Foggia sono state adottate con Delibera della G.C. n°44 del 06/04/2017 che individua luoghi ed orari per le celebrazioni e con Delibera di C.C. n°23 del 10/05/2017 sono state deliberate le tariffe relative alle celebrazioni dei Matrimoni ed Unioni Civili;
Cittadini stranieri
Il cittadino straniero che vuole costituire un’Unione Civile in Italia deve consegnare entro i tre giorni sopra indicati anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese, dalla quale risulti che in base alla normativa di quel paese non vi sono impedimenti all’Unione Civile. Le disposizioni transitorie della legge n° 76/2016 non danno specifiche indicazioni sul contenuto e sull’autorità competente all’emissione di tale dichiarazione. Ai sensi degli art. 21 e 22 del D.P.R. 396/2000, i documenti emessi all’estero devono essere tradotti e legalizzati.
In caso di infermità o impedimento, comprovato tramite certificato medico o altra idonea certificazione, la dichiarazione può essere resa anche fuori dalla casa comunale. Una procedura d’urgenza è garantita in caso di imminente pericolo di vita.
Dichiarazione congiunta per la costituzione davanti al Sindaco o suo delegato
Nel giorno e nell’ora fissata le parti devono presentarsi puntuali presso il Comune di Foggia Ufficio Unioni Civili.
Contestualmente alla sottoscrizione della dichiarazione di formare un’Unione Civile le parti possono:
1.Scegliere il regime patrimoniale così come previsto dal Codice Civile. Nel caso la coppia non esprima la volontà di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni, per legge opera il regime della comunione. Gli stranieri possono scegliere l’applicazione della legge di uno Stato estero per la regolamentazione del regime patrimoniale dei beni ( art.30 legge 218/2005).
2. Scegliere un cognome comune ( art.1 comma 10 legge 76/2016). La legge prevede che le parti possano scegliere un cognome comune scegliendolo tra i loro due cognomi oppure mantenere quello proprio. Se si sceglie per un cognome comune è possibile anteporre o posporre al cognome comune scelto il proprio cognome se diverso.
Normativa di riferimento
La legge n° 76 del 2016 ha dettato le prime disposizioni sul nuovo istituto delle Unioni Civili. In riferimento all’approvazione in via definitiva l’11 maggio 2016 del disegno di legge “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, convertito in legge (L. 20 maggio 2016 n. 76), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21maggio 2016, che introduce nel nostro ordinamento l’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione, entrata in vigore il 5 giugno 2016.
Modelli:
Richiesta di costituzione di Unione Civile Allegato A;
Costituzione dell’Unione Civile – indicazione dei testimoni. Allegato B.
Separazione e Divorzio
Il Vincolo del matrimonio si scioglie naturalmente con la morte di uno dei coniugi, ovvero a seguito di dichiarazione di morte presunta, oppure può essere sciolto tramite divorzio come stabilito dalla legge n° 898 del 1° dicembre 1970 e dalla Legge 162/2014. Al divorzio ci si arriva attraverso una fase transitoria: la separazione personale. Viene dichiarata da un giudice che emette il decreto di omologazione in caso di separazione consensuale, oppure da una sentenza in caso di separazione giudiziale o dinanzi all’Ufficiale si Stato civile nei casi previsti dalla legge 162/2014. L’Ufficiale dello Stato Civile annota sull’atto di matrimonio il decreto di omologazione o la sentenza di separazione giudiziale. Dopo 6 mesi di separazione personale è possibile ottenere il divorzio ovvero secondo la normativa italiana, lo scioglimento del matrimonio se il matrimonio è stato celebrato civilmente e la cessazione degli effetti civili se il matrimonio è stato celebrato con rito concordatario (o religioso), anche in questo caso l’Ufficiale dello Stato Civile annota sull’atto di matrimonio prima il ricorso e poi la sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili emessa dal Tribunale , il divorzio nei casi previsti dalla Legge 162/2014 si può richiedere ed ottenere anche dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile. Le sentenze straniere che pronunciano la nullità del matrimonio vengono trascritte nei registri di stato civile ed annotate in margine all’atto di matrimonio.
Riconciliazione degli sposi
I coniugi separati ai fini della riconciliazione devono presentarsi davanti all’Ufficiale dello Stato Civile, sia del comune in cui è avvenuto il matrimonio, ovvero dove è avvenuta la trascrizione dell’atto di matrimonio. L’Ufficiale dello Stato Civile riceve la dichiarazione e la iscrive nei registri di stato civile, annotandola successivamente a margine dell’atto di matrimonio. La riconciliazione fa cessare ex nunc tutti gli effetti della separazione, sia personali che patrimoniali, ripristinando così il regime patrimoniale esistente prima della separazione, ad eccezione degli acquisti effettuati durante tale periodo.
Separazione e divorzio di fronte all’ufficiale di stato civile in comune
Con la legge 162/2014, entrata in vigore dall’11 dicembre 2014 viene concessa la possibilità per il cittadino di procedere:
– alla separazione consensuale
– allo scioglimento del vincolo coniugale (divorzio) mediante una dichiarazione resa di fronte ad un ufficiale dello stato civile.
Tuttavia NON e’ possibile ricorrere a questa procedura semplificata:
1. In presenza di figli minori anche di una sola parte
2. In presenza di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap o incapaci
3. Se le parti vogliono stipulare accordi ti tipo patrimoniale.
Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio:
Tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi.
Procedimento ai sensi della Legge 162/2014
Le parti devono trasmettere all’ufficio di stato civile le dichiarazioni e le notizie necessarie per avviare il procedimento compilando il modello di dichiarazione da individuare tra quelli riportati sul sito (Mod. A – Mod. B – Mod. C) quello idoneo all’intento dei dichiaranti . Tale modello debitamente sottoscritto deve essere presentato all’Ufficio di protocollo del Comune di Foggia oppure inviato tramite posta certificata statocivile@cert.comune.foggia.it allegando un documento di riconoscimento valido di ciascuna delle parti.
Contestualmente una delle parti deve effettuare un bonifico bancario della somma di € 16,00 per diritti di segreteria giusta delibera Giunta Comunale nr. 22 del 20/02/2015
Dati per il bonifico:
Comune di Foggia IBAN IT10Q0200815706000010517119
Causale : Diritti di segreteria per procedimento di separazione dei Sigg. (inserire i due cognomi dei coniugi) . Il bonifico dovrà essere allegato alla domanda .
Documenti da presentare in caso di separazione personale,cessazione degli effetti civili di matrimonio o scioglimento del matrimonio davanti all’Ufficiale di stato Civile
· Documento di identità in corso di validità
· Dichiarazione sostitutiva di certificazione per separazione personale (Mod.A)
· Dichiarazione sostitutiva di certificazione per scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio (Mod. B)
· Dichiarazione sostitutiva di certificazione per modifica condizioni di separazione o di divorzio (Mod. C)
· Sentenza di separazione giudiziale oppure omologata in caso di separazione consensuale
· Precedente provvedimento (nel caso di modifica delle precedenti condizioni
· Distinta di versamento di € 16,00 (Sedici/00 euro) tramite bonifico bancario
Controlli dell’ufficio ed inizio del procedimento
L’ufficio di stato civile verificherà le dichiarazioni rese e la possibilità di poter procedere. Se sussistono le condizioni stabilite per legge l’ufficio di stato civile stabilirà un appuntamento, in accordo con le parti.
A tale appuntamento le parti dichiareranno di fronte all’ufficiale di stato civile di volersi separare o divorziare.Nello stesso giorno l’ufficiale di stato civile inviterà le parti a presentarsi ad un nuovo appuntamento che dovrà essere fissato non prima di 30 giorni per confermare l’accordo;
Al secondo appuntamento l’ufficiale di stato civile recepirà la dichiarazione delle parti di confermare l’accordo. Gli effetti della separazione o del divorzio decorreranno dalla data dell’accordo (primo appuntamento) Se le parti non si presentano al secondo appuntamento in cui vi è la conferma di quanto dichiarato, il primo atto di accordo non avrà alcun valore e se le parti hanno comunque intenzione di separarsi o divorziare occorre fissare un altro appuntamento dove riformulare l’accordo.
Nota bene: le parti potranno avvalersi dell’assistenza facoltativa di un avvocato, il quale non dovrà preventivamente redigere alcun provvedimento scritto da registrare nei registri di stato civile, in quanto le dichiarazioni recepite durante l’accordo dovranno essere formulate secondo atti pubblici da predisporre secondo quanto impartito dal Ministero dell’Interno.
Dichiarazione di Morte
La dichiarazione o avviso di morte deve essere resa entro 24 ore dal decesso all’Ufficiale di Stato Civile del Comune da uno dei congiunti, da persona convivente col defunto, da un delegato o in mancanza di essi da persona informata del decesso, debitamente munita della scheda ISTAT rilasciata dal medico che ha accertato il decesso. Se la morte avviene fuori dell’abitazione del defunto, la dichiarazione può anche essere resa da persone che ne siano informate. Qualora il decesso avvenga in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi per esso dovrà trasmettere avviso di morte all’Ufficiale di Stato Civile entro 24 ore.
La documentazione da presentare per effettuare la dichiarazione di morte è la seguente:
Certificato necroscopico compilato dal medico necroscopo;
Scheda Istat compilata dal medico curante;
Fotocopia documento riconoscimento e codice fiscale della persona deceduta;
Eventuale delega ad effettuare la dichiarazione di morte sottoscritta da un parente con fotocopia del documento di riconoscimento dello stesso.
CREMAZIONE
La cremazione di una salma deve essere autorizzata dall´Ufficiale di Stato Civile dove è avvenuto il decesso. La domanda di autorizzazione alla cremazione, corredata dalla documentazione necessaria, dovrà essere presentata presso l’Ufficio di Stato Civile dagli interessati, dalle Agenzie di Onoranze funebri o dalla SOCREM. Tale autorizzazione viene concessa sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto (testamento in forma olografa o reso e depositato presso un notaio), oppure regolare iscrizione ad una associazione che abbia tra i propri fini la cremazione dei cadaveri dei propri associati. In mancanza di tali condizioni, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in mancanza di questo, dal parente più prossimo: nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, a tutti verrà richiesta la dichiarazione di volontà in tal senso. Condizione essenziale è che il defunto non abbia espresso parere contrario alla cremazione. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o da pubblico ufficiale. Nel caso di coniuge separato (con sentenza di divorzio non ancora passata in giudicato) è al medesimo che viene riconosciuto il diritto di espressione di volontà.
Per la cremazione occorrono i seguenti documenti:
Atto di volontà nelle forme sopra indicate;
Certificato redatto dal medico curante o necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato e che la persona deceduta non era portatore di elettrostimolatore cardiaco;
In caso di morte improvvisa o sospetta necessita la presentazione del nulla-osta dell’Autorità Giudiziaria.
NORME DI RIFERIMENTO
Legge n. 130 del 30 Marzo 2001 – Disposizione in materia di cremazione e dispersione delle ceneri Legge Regionale n. 34 del 15 Dicembre 2008 – Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri DPR n. 285 del 10 Settembre 1990 – Regolamento di Polizia Mortuaria
Come procedere alla Pubblicazione di matrimonio
Il matrimonio produce molteplici e rilevanti effetti nel campo sia personale che patrimoniale. Esso instaura tra i coniugi tutte quelle relazioni che sono riassunte nello Status di persona coniugata ma la sua efficacia non è limitata al solo rapporto tra i coniugi medesimi. Il matrimonio tra i genitori, infatti, è presupposto indispensabile per il riconoscimento dello status di figlio legittimo. Esso crea, inoltre, relazioni personali giuridicamente rilevanti anche tra coniugi e terzi, ad esempio, influendo sulla costituzione del vincolo di affinità, con tutte le conseguenze che ne discendono. Per contrarre matrimonio civile, data ed orario verranno concordati con l´Ufficiale dello Stato Civile a seconda delle disponibilità, al momento della sottoscrizione del processo verbale di pubblicazione e, in caso di matrimonio su delega, alla presentazione della Delega rilasciata dal Comune di residenza. Al matrimonio dovranno essere presenti 2 testimoni maggiorenni.. Il matrimonio deve essere preceduto dalle pubblicazioni.
Pubblicazioni
La pubblicazione è il procedimento con il quale l’Ufficiale di Stato Civile accerta la sussistenza degli impedimenti alla celebrazione del matrimonio e “pubblicizza” l’intenzione dei futuri coniugi, al fine di eventuali opposizioni, mediante l’affissione all’Albo Pretorio nello spazio web del sito dell’Amministrazione. Le pubblicazioni devono essere richieste dai futuri sposi nel Comune di residenza non solo per i matrimoni civili, ma anche per quelli religiosi validi agli effetti civili. I richiedenti devono essere maggiorenni oppure avere compiuto 16 anni e presentare l’autorizzazione del Tribunale dei Minorenni.
Se entrambi gli sposi sono residenti a Foggia
Le pubblicazioni devono essere necessariamente richieste al Comune di Foggia
Matrimonio Civile
I due futuri sposi dovranno fornire i propri dati e fissare l’ appuntamento per la sottoscrizione del processo verbale di pubblicazione. Al momento della pubblicazione e comunque sino alla data del matrimonio i futuri sposi potranno decidere in merito al regime patrimoniale che intendono scegliere. La documentazione (per i cittadini italiani) sarà acquisita dallo stesso Ufficio il quale provvederà poi a pubblicare l’ atto per 8 giorni consecutivi. Il matrimonio potrà essere celebrato solo a partire dal 4° giorno sino al 180esimo dopo le pubblicazioni , mediante l’affissione all’Albo Pretorio e la data del matrimonio potrà essere fissata solo al momento della sottoscrizione del verbale di pubblicazione.
Matrimonio Religioso
I futuri sposi al momento in cui richiedono l’ appuntamento per il verbale devono presentare ” LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONI DA FARSI ALLA CASA COMUNALE” rilasciata da un Parroco o Ministro di Culto di Foggia anche se il matrimonio religioso sarà celebrato con delega in una Parrocchia di un altro Comune. Per quanto riguarda la scelta del regime patrimoniale gli sposi dovranno rivolgersi al Ministro di Culto il quale provvederà a registrare l’ eventuale scelta sull’ atto di matrimonio che poi verrà consegnato in Comune per la successiva trascrizione. Trascorsi i termini di legge l’ Ufficiale dello Stato Civile rilascerà il certificato di eseguite pubblicazioni (o nulla osta o autorizzazione) da presentare al Ministro di Culto.
Se uno solo degli sposi è residente a Foggia
Se si desidera che la celebrazione del matrimonio avvenga nel Comune di Foggia occorre procedere nelle stesse modalità di richiesta di pubblicazione per gli sposi entrambi residenti nel Comune di Foggia. La pubblicazione verrà effettuata anche nel Comune di residenza dello sposo/a non residente a Foggia.
Se si desidera che la celebrazione del matrimonio avvenga in un Comune diverso da quello di residenza degli sposi, occorre sottoscrivere le pubblicazioni in uno dei Comuni di residenza a scelta e richiedere la delega alla celebrazione del matrimonio presso il Comune in cui è stata effettuata la pubblicazione.
Se uno o entrambi gli sposi sono stranieri residenti
Il cittadino straniero residente che vuole contrarre matrimonio in Italia secondo rito civile o religioso deve sottoscrivere il verbale di pubblicazioni e il documento fondamentale per tale procedimento è il NULLA OSTA rilasciato dalle competenti Autorità del Paese d’ origine (Consolato o Ambasciata del proprio paese in Italia). Nel caso in cui lo straniero sia residente in Italia , la certificazione relativa a residenza e stato libero è acquisita d’ ufficio. Nel caso in cui il Nulla Osta non contenga i dati relativi alla nascita e/o alla paternità e maternità occorre presentare anche un estratto di nascita rilasciato dal proprio paese d’ origine, tradotto e legalizzato ove occorra. Nel caso in cui uno dei due sposi fosse cittadino straniero non residente la pubblicazione dovrà essere trasmessa e pubblicata anche nel Comune in cui risulta domiciliato. Se il cittadino straniero con conosce la lingua italiana dovrà essere assistito da un traduttore/interprete sia al momento della richiesta di pubblicazioni che alla celebrazione del matrimonio.
Il Nulla Osta
Il Nulla Osta (art 116 del C.C.) deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del paese di appartenenza e deve indicare i dati seguenti:
nome e cognome;
data e luogo di nascita;
paternità e maternità;
cittadinanza;
residenza attuale;
stato libero;
mancanza di impedimenti al matrimonio secondo la legge del paese di origine.
Il Nulla Osta non può essere sostituito da certificati di nascita o/e di stato libero rilasciati dall’ autorità estera, né da autocertificazioni. Il Nulla Osta deve essere legalizzato dalla Prefettura solo per i Paesi per cui è richiesto.
Se entrambi gli sposi sono residenti all’estero
Non occorre procedere alla pubblicazione, ma bisogna firmare c/o L’Ufficio Matrimoni un verbale in cui si dichiara di non essere lagati da vincoli di parentela affinità e/o adozione.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO D.P.R. 3.11.2000 N. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello Stato Civile, a norma dell’art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127”. CODICE CIVILE artt. 84 e segg.
Matrimonio di cittadini stranieri in Italia
Gli stranieri possono contrarre matrimonio in Italia secondo il rito civile italiano o, con cerimonia religiosa valida agli effetti civili, secondo i culti ammessi nello Stato. Se il cittadino straniero risiede in Italia, il matrimonio deve essere preceduto dalle pubblicazioni, da richiedere all’Ufficio di stato Civile del Comune di residenza.
DOCUMENTI DA PRESENTARE
Passaporto o documento d’identità personale;
Nulla-Osta legalizzato o Apostillato;
Atto di nascita rilasciato dal Paese d’origine, tradotto e legalizzato;
Certificato di residenza, cittadinanza e stato libero, in un Comune italiano, per lo straniero residente in Italia.
Se entrambi gli sposi sono cittadini stranieri, e non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete, sia quando presentano i documenti per le pubblicazioni, sia al momento della celebrazione del matrimonio.
COSTI : l’atto della pubblicazione di matrimonio è assoggettato all’imposta di bollo in vigore.
Tempi di erogazione del servizio:
E’ indispensabile che gli interessati contattino l’Ufficio di Stato Civile con notevole anticipo rispetto alla data prevista per il matrimonio. Acquisiti tutti i dati dei nubendi, sarà fissato un appuntamento per l’eventuale richiesta di pubblicazione e per la celebrazione del matrimonio.
Il Nulla-Osta. Le condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale dello Stato d’appartenenza, perciò il Nulla-Osta, rilasciato dalla competente Autorità del Paese d’origine, è documento indispensabile per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia. Secondo specifici accordi e convenzioni internazionali per alcuni cittadini stranieri vigono condizioni diverse. Il Nulla-Osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza ed è necessario che indichi chiaramente nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità, cittadinanza, residenza e stato libero.
Può essere rilasciato:
Dall’Autorità Consolare in Italia. In questo caso la firma del Console può essere LEGALIZZATA sia dall’Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura) che ha sede nella stessa città del Consolato, sia dalla Prefettura di Foggia; Oppure – Dall’Autorità competente del proprio Paese. In questo caso il documento deve essere legalizzato dal Consolato o dall’Ambasciata italiana all’estero.
Nota: il Nulla-Osta non può essere sostituito né da un semplice certificato di stato libero rilasciato dall’Autorità straniera né da autocertificazione. Per evitare contrattempi è consigliabile verificare prima che le generalità riportate sul Nulla-Osta coincidano con quelle indicate sul passaporto. Il Nulla-osta deve essere legalizzato dalla Prefettura solo per i paesi per cui è richiesto.
Normativa
CODICE CIVILE art. 116;
LEGGE N. 1195 DEL 13.10.1965 – “Scambio di note tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America relativo ai matrimoni celebrati in Italia da cittadini degli Stati Uniti d’America”;
LEGGE n° 950 DEL 19.11.1984 “Convenzione relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale adottata a Monaco il 05.09.1980;
LEGGE n. 218 del 30.5.1995 – ” Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato” art. 27;
D.P.R. 3.11.2000 N. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127”.
Matrimonio Civile e Religioso
L’istituto del matrimonio, nel diritto italiano, riveste grande importanza sociale al punto che la stessa Costituzione lo riconosce come “fondamento della famiglia”. Il matrimonio è considerato un atto puro, perché non è soggetto a condizioni o a termini ed è un atto personalissimo, perché non ammette sostituzioni o rappresentanze, né volontarie né legali. Il matrimonio, in quanto atto, prevede varie forme di celebrazione. Infatti accanto al matrimonio celebrato “civilmente”, troviamo il matrimonio “concordatario”. Cioè il matrimonio religioso, celebrato con rito cattolico, che produce effetti civili in base agli accordi tra Stato e Chiesa. Possiamo, dunque, dire che ci sono due grandi ordinamenti che regolano l’istituto del matrimonio: quello regolato dallo Stato italiano e quello regolato dallo Stato del Vaticano. Da una parte, quindi il matrimonio civile che non deve intendersi esclusivamente quello celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile, ma anche il matrimonio dei culti religiosi riconosciuti dallo Stato regolati dal codice civile e da una serie di leggi che disciplinano i vari riti e dall’altra il matrimonio della chiesa cattolica, regolato dal diritto canonico.
Matrimonio Civile
La celebrazione del matrimonio civile avviene dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile delegato dal Sindaco o dal Sindaco nella Casa Comunale. All’atto della celebrazione del matrimonio, gli sposi possono anche dichiarare il riconoscimento di figli naturali e la scelta del regime della separazione dei beni. In caso che, uno degli sposi o entrambi abbiano dei problemi linguistici o fisici che gli impediscono di comunicare e quindi rendere le necessarie dichiarazioni, l’Ufficiale dello Stato Civile si avvale dell’aiuto di un interprete o di altri mezzi idonei che gli consentono di farsi comprendere e comunicare. Il matrimonio civile può essere celebrato al di fuori della Casa Comunale quando uno o entrambi gli sposi sono impediti a muoversi. L’impedimento deve essere tale da impedire agli stessi di trasferirsi fisicamente nelle Casa Comunale. L’impedimento va opportunamente documentato. In tal caso il matrimonio viene celebrato al di fuori della Casa Comunale alla presenza di 4 testimoni con l’assistenza del Segretario Comunale. Per potersi sposare con rito civile, gli sposi devono presentarsi all’Ufficio Matrimoni con i propri documenti d’identità,
Può avviare la pratica:
· Uno degli sposi;
· Una terza persona, con delega su carta semplice firmata da entrambi gli sposi.
Conclusa la procedura di pubblicazione di matrimonio, il Comune rilascia il Nulla osta alla celebrazione del matrimonio, documento necessario per fissare la data del matrimonio. Per matrimoni da celebrare a Foggia il certificato viene conservato dall’Ufficio Matrimoni. Al termine delle pubblicazioni, gli sposi possono prenotare la data del matrimonio, sempre preso l’Ufficio Matrimoni. Per matrimoni in altro Comune, gli sposi dovranno richiede la delega alla celebrazione in comune diverso dal luogo di residenza. Le sedi per i Matrimoni civili ed Unioni civili a Foggia sono state adottate con Delibera della G.C. n°44 del 06/04/2017 che individua luoghi ed orari per le celebrazioni e con Delibera di C.C. n°23 del 10/05/2017 sono state deliberate le tariffe relative alle celebrazioni dei Matrimoni ed Unioni Civili; Alla celebrazione dovranno essere presenti due testimoni con documenti d’identità validi.
Matrimonio Religioso ( con effetti civili)
L’atto di matrimonio religioso, viene consegnato dal parroco all’Ufficiale di Stato civile entro 5gg dal giorno della celebrazione del matrimonio in Chiesa. In caso di ritardo di consegna, gli sposi devono presentarsi all’Ufficio Matrimonio presso il palazzo di Città per compilare e sottoscrivere la richiesta di trascrizione dell’atto. I cittadini stranieri, residenti a Foggia che desiderino trascrivere nei registri dello stato Civile del Comune di Foggia, il proprio atto di matrimonio contratto all’estero, dovranno presentare all’Ufficiale di stato Civile apposito modello da ritirare presso l’Ufficio Matrimoni.
Regime Patrimoniale
La legge 151 del 1975 sulla riforma del diritto di famiglia prevede che il regime patrimoniale degli sposi sia quello della comunione dei beni salvo che gli sposi non dispongano diversamente. Con la celebrazione del matrimonio gli sposi possono dichiarare all’Ufficiale celebrante di avvalersi del regime della separazione dei beni ai sensi dell’art. 162 del c.c. in mancanza di tale dichiarazione la coppia sarà soggetta automaticamente al regime della comunione dei beni. Il regime della comunione dei beni può essere modificato in quello della separazione dei beni, anche dopo il matrimonio, mediante convenzioni matrimoniali rese con atto pubblico davanti ad un Notaio e divengono opponibili ai terzi solo se risultano annotate a margine dell’atto di matrimonio.
Scioglimento del vincolo matrimoniale.
Il vincolo del matrimonio si scioglie naturalmente con la morte di uno dei coniugi , oppure può essere sciolto tramite divorzio, per i riferimenti alla separazione e divorzio Vi invitiamo ad aprire la sezione Separazioni e Divorzi sul portale del Comune di Foggia.
Modelli
Allegato A : Richiesta per celebrazione di matrimoni civile
Allegato B: Procura per rappresentante speciale per pubblicazione matrimonio
Allegato C: Richiesta di celebrazione matrimonio civile da parte di un cittadino privato
Allegato D: Richiesta di celebrazione matrimonio dei nubendi da parte di un cittadino privato
Allegato E: Richiesta trascrizione matrimonio religioso.
Allegato F: Richiesta trascrizione matrimonio contratto all’estero.
Acquisizione della cittadinanza italiana
La cittadinanza è l’appartenenza di una persona ad un determinato Stato.
L’acquisizione della cittadinanza italiana è:
Automatica, verificandosi le condizioni previste dalla legge;
Subordinata a domanda dell’interessato, se sussistono determinati requisiti.
LA CITTADINANZA SI ACQUISTA AUTOMATICAMENTE
Per Filiazione: “ius sanguinis” o diritto di sangue in virtù del quale il figlio nato da padre italiano o madre italiana è cittadino italiano;
Per Nascita Sul Territorio Italiano: “ius soli” o diritto di suolo, se i genitori sono ignoti o apolidi oppure se i genitori stranieri non trasmettono la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di appartenenza o se il minore è stato rinvenuto in una condizione di abbandono sul territorio italiano;
Per riconoscimento di paternità o maternità o a seguito di dichiarazione giudiziale di filiazione durante la minore età della persona; – per adozione durante la minore età della persona.
LA CITTADINANZA SI ACQUISTA SU DOMANDA
Per beneficio di legge, con accertamento effettuato dalla competente autorità (Sindaco, Autorità Consolare, Ministero dell’Interno) nei seguenti casi:
1)Discendente in linea retta (fino al 2° grado) da cittadino/a italiano/a per nascita in presenza di uno dei seguenti requisiti:
Prestazione del servizio militare nelle Forze Armate Italiane previa dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza italiana;
Assunzione di un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato Italiano, con dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana
Residenza legale in Italia da almeno due anni al raggiungimento della maggiore età con dichiarazione, entro un anno dal compimento del 18° anno, di voler acquistare la cittadinanza italiana
2) Nato sul territorio italiano e ivi residente legalmente ed ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età con dichiarazione, entro un anno dal compimento del 18° anno, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
3) Maggiorenne riconosciuto/dichiarato giudizialmente quale figlio di genitore italiano, con dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana entro un anno dal riconoscimento/dichiarazione.
Per matrimonio con cittadino/a italiano/a, a seguito di decreto di concessione del Ministero dell’interno, previa domanda al Prefetto competente, in presenza di tutti i seguenti requisiti:
Residenza legale in Italia per un periodo di almeno 2 anni dopo il matrimonio, tale termine viene ridotto alla metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi;
Iscrizione/trascrizione del matrimonio in Italia, sui registri di stato civile;
Assenza di condanne penali nei casi indicati dalla legge;
Assenza di impedimenti connessi alla sicurezza nazionale;
la domanda sarà anche soggetta al pagamento di un contributo di 200 euro.
Qualora l’interessato sia residente all’estero, il requisito del punto 1 è sostituito dal seguente: decorrenza di tre anni dalla data di matrimonio. In questo caso la domanda per l’acquisto della cittadinanza deve essere presentata all’Autorità Consolare competente per il luogo di residenza.
Dove e quando presentare la domanda
Residenti in Italia:
Il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano, trascorsi sei mesi di residenza legale in Italia dopo la celebrazione del matrimonio, può acquistare la cittadinanza italiana presentando domanda al Ministro dell’Interno, tramite il Prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell’interessato, Per i residenti a Foggia la domanda va presentata a:
Prefetto – Ufficio Territoriale del Governo di Foggia;
Area V – Ufficio Cittadinanza Corso Garibaldi – 71100 Foggia.
Residenti all’estero:
Lo straniero o apolide coniugato da almeno tre anni con cittadino italiano deve rivolgersi all’Autorità Consolare italiana competente per luogo di residenza all’estero.
Per naturalizzazione, a seguito di decreto di concessione del Presidente della Repubblica, previa domanda al Prefetto competente in presenza di tutti i seguenti requisiti:
Dieci anni di residenza legale sul territorio italiano;
Reddito sufficiente;
Assenza di procedimenti penali a carico;
Rinuncia alla cittadinanza d’origine (ove prevista).
Sono previste, per i casi particolari contemplati dalla legge, abbreviazioni alla residenza decennale:
Tre anni per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al secondo grado e per gli stranieri nati sul territorio italiano;
Quattro anni per i cittadini comunitari dell’Unione Europea;
Cinque anni per gli apolidi e i rifugiati e per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani.
Data la complessità della materia per ulteriori informazioni e per gli adempimenti necessari rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
LEGGE 5.2.1992 n. 91 “Nuove norme sulla cittadinanza”, art. 5 e seguenti D.P.R. 12.10.1993 n. 572
“Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”, art.1 co. 2 let. a) D.P.R. 3.11.2000 n. 396
“Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127”
Rilascio estratti e copie integrali
L’Archivio
Custodisce i registri ed esegue tutte le annotazioni derivanti da variazioni dello Stato Civile dei singoli soggetti titolari degli atti custoditi;
Rilascia tutte le certificazioni e le copie integrali, degli atti custoditi, che vengono richieste dai cittadini, da altri enti e dalle Forze dell’Ordine.
Richiesta atti all’Archivio di Stato Civile
Gli Enti Pubblici possono richiedere gli atti via FAX, il privato cittadino può richiederli per corrispondenza da inoltrare all’Archivio di Stato Civile – Corso Garibaldi, 58 – 71121 FOGGIA.
Certificazione
Si rilasciano:
Estratti di nascita;
Estratti di matrimonio;
Estratti di morte;
Certificati uso espatrio per i minori di 14 anni;
Estratti di nascita, matrimonio e morte su modello internazionale.
Per la richiesta via e-mail o fax è necessario inviare copia o scansione di un documento di riconoscimento valido dell’interessato o di uno dei due genitori se quest’ultimo risulta minorenne. Gli estratti dello Stato Civile possono essere rilasciati dall’Ufficiale dello Stato Civile anche per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge.
In questo ufficio possono essere iscritte o trascritte tutte le nascite che avvengono nei Presidi Ospedalieri o nelle Case di Cura private di tutto il territorio nazionale. La denuncia di ogni nuovo nato è obbligatoria per legge, entro dieci giorni dalla data del parto.
CHI PUO’ FARE LA DENUNCIA
Uno dei due genitori, in caso di filiazione legittima, da un procuratore speciale, da un medico, da un’ostetrica o da qualsiasi altra persona che abbia assistito al parto.
A CHI EFFETTUARE LA DENUNCIA
Al Direttore Sanitario del Centro di Nascita in cui è avvenuto l’evento, entro 3 giorni dallo stesso. Sarà successivamente cura della Direzione Sanitaria, trasmettere all’Ufficio di Stato Civile la documentazione per la trascrizione dell’Atto nei registri di nascita all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune nel cui territorio è avvenuto il parto, entro 10 giorni dalla nascita;
All’Ufficiale dello Stato Civile del Comune nel cui territorio è avvenuto il parto, entro 10 giorni dalla nascita;
all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di entrambi i genitori, quando diverso da quello di cui al punto b), o della madre, quando i genitori abbiano diverse residenze, sempre entro 10 giorni dalla nascita.
Qualora l’utente desiderasse rendere la dichiarazione di nascita legittima, direttamente avanti l’Ufficiale di Stato Civile, potrà presentarsi, munito di idoneo documento di riconoscimento, presso l’Ufficio Stato Civile del Comune di Foggia distaccato presso l’Ospedale di Maternità, recando con se l’attestazione di nascita rilasciata dal Centro di Nascita dove è avvenuto l’evento. Se trattasi di filiazione naturale, dovranno presentarsi entrambi i genitori per effettuare, contestualmente alla dichiarazione di nascita, e il riconoscimento del nato.
Dichiarazione per l`indicazione del nome (Art. 36 DPR 396/2000)
E’ la nuova modalità amministrativa per risolvere problemi relativi al nome, riguarda i prenomi plurimi o composti. Se ad un soggetto è stato attribuito alla nascita (prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 396/2000) un nome composto da più elementi, anche separati tra loro può dichiarare per iscritto, all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita, l’esatta indicazione del nome con cui, in conformità alla propria volontà o all’uso fattone, egli intende indicarsi, i quali verranno poi riportati in tutti i certificati di Stato Civile e anagrafici. La variazione al prenome non può riguardare l’introduzione di un nome diverso od ulteriore a quelli già indicati, ma riguarda soltanto la sequenza ordinale, secondo quanto risulta dall’atto di nascita. La procedura inizia con l’istanza della parte interessata o da chi esercita la potestà genitoriale per quanto riguarda i minori ed è ammissibile per una sola volta. L’articolo 36 può essere esercitato solo per l’ordine cronologico degli elementi quindi, l’istante, può chiedere che vengano eliminati tutti o in parte i nomi successivi al primo (se ad esempio, Francesco Antonio Giuseppe desidera che nella propria certificazione venga evidenziato solo il primo nome, Francesco, l’Ufficiale dello Stato Civile, dietro istanza/dichiarazione dell’interessato, provvederà ad annotare la variazione a margine dell’atto di nascita, eliminando così i nomi successivi al primo. Se invece volesse invertire i nomi (per esempio: Antonio Francesco Giuseppe o Giuseppe Antonio Francesco o Giuseppe Francesco Antonio) può invocare soltanto la normale procedura del cambiamento del nome (art. 89 e seguenti del Regolamento) con decreto prefettizio. L’art. 36 stabilisce soltanto che la dichiarazione resa dalla parte interessata deve essere annotata sull’atto di nascita cui si riferisce e, successivamente, dovrà essere comunicata a cura dell’Ufficio di Stato Civile, all’Ufficiale d’Anagrafe del Comune ove la persona ha la residenza (ai sensi dell’art. 6 della legge 1228/1954). L’istanza per richiedere l’art. 36 può essere prodotta all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Foggia anche se, il richiedente sia residente in altro Comune italiano. La dichiarazione può essere inviata per posta o via fax, allegando alla stessa fotocopia del documento d’identità dell’istante (Lg. Bassanini n. 127 del 15/05/1997). Si ribadisce che l’art. 36 può essere esercitato SOLO UNA VOLTA, non può essere adottato per le nascite avvenute dopo il 30/03/2001, data di entrata in vigore del nuovo Ordinamento dello Stato Civile.
Riconoscimenti
Le norme che riguardano l’istituto del riconoscimento le troviamo sia nel Codice Civile (art. 250 e segg.) che nel nuovo ordinamento di Stato Civile D.P.R. 3.11.2000, n° 396 (art. 42 e segg.). Riconoscere un figlio naturale significa dichiararsi genitori di quel figlio. Il riconoscimento può essere dichiarato nell’atto di nascita, cioè nel momento della dichiarazione di nascita, oppure con atto successivo alla formazione dell’atto di nascita attraverso una dichiarazione innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile o altro Pubblico Ufficiale o in un testamento. Il riconoscimento di filiazione naturale, oltre che a persone non unite in matrimonio, è consentito anche al padre o alla madre già unita in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento e può essere reso sia contemporaneamente che separatamente nei modi di cui all’art. 254 C.C. Per poter riconoscere un figlio naturale è necessario aver compiuti sedici anni. Chi intende riconoscere un figlio naturale deve dimostrare che nulla osta al riconoscimento, comprovando l’assenza di relazioni di parentela con l’altro genitore.
Il riconoscimento può avvenire anche dopo la nascita:
Con dichiarazione davanti all’ufficiale di stato civile di qualsiasi Comune Italiano;
Con dichiarazione presso l’autorità Consolare per i residenti all’estero;
Con dichiarazione davanti a un notaio o con testamento;
Con dichiarazione all’atto del matrimonio dei genitori, in tale caso si acquista lo stato di figlio legittimo.
DOCUMENTI:
Per poter effettuare un riconoscimento, davanti all’Ufficiale dello Stato Civile è necessaria la presenza del genitore che deve fare la dichiarazione e del genitore che per primo lo ha riconosciuto.
Se si tratta di riconoscimento di persona maggiorenne occorre la presenza del genitore che deve fare la dichiarazione e della persona che deve essere riconosciuta, muniti di valido documento di identità.
Trascrizioni Atti Esteri
I cittadini italiani che si trovano all’estero, anche temporaneamente, hanno l’onere di comunicare al competente Consolato italiano gli eventi di stato civile che lo riguardano, avvenuti in territorio straniero. Gli atti di nascita di matrimonio e morte formati all’estero, riguardanti cittadini italiani, vengono poi inviati dai Consolati ai competenti comuni italiani, per la trascrizione sui registri dello Stato Civile. E’ comunque possibile, per il privato cittadino che sia in possesso di un atto di stato civile formato all’estero e ne abbia interesse, richiedere direttamente la trascrizione, presentando apposita domanda all’Ufficio dello Stato Civile italiano, che verificherà la sussistenza delle condizioni previste e necessarie.. L’Ufficiale di Stato Civile che riceve tali atti ha, come primo compito, quello di accertare l’esistenza dei presupposti per la trascrivibilità dell’atto effettuando ricerche presso gli Archivi cartacei e l’A.I.R.E. Se il connazionale o i suoi genitori sono regolarmente iscritti nei registri dell’Anagrafe degli Italiani all’Estero (A.I.R.E.) l’Ufficiale di Stato Civile preposto, prosegue con l’immediata trascrizione.
Nei registri di stato civile del Comune di Foggia possono essere trascritti:
Atti di nascita – se il padre o la madre del nato sono residenti a Foggia o escritti all’A.I.R.E. di Foggia, o hanno avuto come ultimo domicilio in Italia il Comune di Foggia; se il nato, attualmente maggiorenne e residente a Foggia è residente a Foggia o è iscritto all’A.I.R.E. di Foggia;
Atti di matrimonio – se almeno uno dei coniugi è residente a Foggia o iscritto all’A.I.R.E. di Foggia, o ha avuto come ultimo domicilio in Italia il Comune di Foggia;
Atti di morte –se il defunto era residente a Foggia o iscritto all’A.I.R.E. di Foggia, o ha avuto come ultimo domicilio in Italia il Comune di Foggia.
CONDIZIONI
L’atto di stato civile di cui si chiede la trascrizione deve essere:
In originale; in questo caso l’atto deve essere corredato da trascrizione ufficiale e legalizzazione. La legalizzazione non è richiesta se l’atto è stato formato in uno Stato aderenti a Convenzioni esentive, oppure redatto su modello plurilingue; se l’atto è stato formato in uno Stato aderente alla Convenzione di Parigi del 27.09.1956 o alla Convenzione di Vienna dell’8.9.1976;
Non contrario all’ordine pubblico italiano.
La Giunta Comunale con la delibera n. 27 del 23 febbraio 2018 ha approvato le linee attuative delle norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento di cui alla legge 219/2017: “biotestamento”.
Il servizio è gratuito e sarà disponibile su appuntamento tramite prenotazione a mezzo mail o telefono.
Le DAT vanno consegnate, in forma scritta, personalmente presso il servizio dello Stato civile, corso G. Garibaldi, 58 – piano terra, esclusivamente su appuntamento.
L’Ufficio dello Stato Civile può essere contattato dal lunedì al venerdì, dalle ore 12:00 alle ore 13:00, ai numeri 0881 792221 (referente: sig.ra Colucci Gabriella) – 0881 792204 (referente: sig.ra Cerasuolo Severina),
oppure tramite e-mail statocivile@comune.foggia.it
o tramite pec statocivile@cert.comune.foggia.it.
All’appuntamento concordato, il disponente deve presentarsi personalmente munito di:
• documento identificativo, in corso di validità, e di una fotocopia dello stesso;
• tessera sanitaria/codice fiscale e di una fotocopia dello stessa;
• atto/scrittura contenente le DAT e relativa fotocopia.
Ove fosse individuato il fiduciario, quest’ultimo dovrà presentarsi personalmente munito di un documento identificativo, in corso di validità, e di una fotocopia dello stesso.
Per depositare le DAT sarà predisposto un apposito modello e sarà rilasciata una ricevuta con l’indicazione dell’ufficio dove la documentazione è depositata e conservata.
Si evidenzia che copia delle DAT, come previsto dalla vigente normativa, viene trasmessa al Ministero della Salute per la formazione della banca dati nazionale