L’ Ufficio Anagrafe ha il compito di tenere aggiornato lo schedario della popolazione residente nel Comune e quello dell’ AIRE (anagrafe italiani residenti all’ estero), per conoscere e certificare il movimento e la consistenza degli abitanti. Ci si rivolge all’ ufficio anagrafe per richiedere il rilascio dei certificati di competenza, della carta d’ identità, del certificato di nascita valido per espatrio e per comunicare il trasferimento di residenza da altro Comune, la costituzione di una nuova famiglia, il cambiamento di abitazione, il cambiamento della qualifica professionale e del titolo di studio.
Come e dove richiederla
La nuova versione elettronica dovrà essere richiesta previa prenotazione da effettuare sul sito del Ministero del Ministero dell’Interno utilizzando il https://agendacie.interno.gov.it/ seguendo le indicazioni riportate e scegliendo, tra l’altro, sia l’Ufficio ove recarsi che l’orario prescelto.
Gli orari degli uffici comunali preposti all’emissione sono i seguenti:
Ufficio Anagrafe presso Palazzo di Città corso Garibaldi n. 58 – tel. 0881.792244 ;
Ufficio Anagrafe “Arpi-Croci Nord” viale Candelaro n. 102 – tel. 0881.792963;
Ufficio Anagrafe ”Camporeale-San Lorenzo” piazza Giovanni XXIII n. 1 – tel. 0881.792931
Si prega di contattare telefonicamente gli uffici dopo le ore 12.00
Costi
Il costo della carta d’identità elettronica C.I.E., in base alle informazioni fornite dal Ministero dell ‘Economia, è di € 16.79 a cui dovranno essere aggiunti i diritti fissi e di segreteria pari € 5.42, per complessivi € 22.21.
In caso di duplicato i diritti di segreteria vengono raddoppiati.
L’importo dovrà essere versato con una delle seguenti modalità:
Con Bancomat direttamente allo Sportello
Con versamento a mezzo bollettino conto corrente postale n. 14066716 intestato a “Comune di Foggia Servizio Tesoreria Comunale”, indicando i dati del richiedente e nella causale “rilascio carta d’identità”
Una volta conclusa, con esito positivo, la fase della richiesta della CIE presso lo sportello, L’Ufficiale d’Anagrafe rilascerà una ricevuta contenente la foto e i dati del richiedente, compreso il numero della CIE. Tale ricevuta non sostituisce la carta d’identità, ma è generalmente accettata in ambito nazionale come documento di identificazione.
La carta d’identità elettronica vera e propria verrà emessa dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato e recapitata entro sei giorni lavorativi, direttamente al domicilio indicato dal cittadino al momento della prenotazione (indirizzo di residenza, ovvero presso le sedi degli uffici comunali).
La validità della carta elettronica è la stessa della carta d’identità cartacea tradizionale, cioè 10 anni in caso di soggetti minorenni la validità è di 3 anni per i minori di 3 anni e 5 anni per i minori da 3 a 18 anni.
CITTADINO MAGGIORENNE
Il richiedente deve presentarsi personalmente con la seguente documentazione:
– una foto tessera recente (non può essere utilizzata quelle apposta sul precedente documento scaduto o smarrito), in formato cartaceo;
-la carta di identità scaduta o in scadenza (che verrà trattenuta dall’Ufficio);
-se si tratta di prima richiesta del documento, altro valido documento di riconoscimento necessario per poter identificare il richiedente;
-Tessera Sanitaria(CRS) oppure codice fiscale.
CITTADINO MINORENNE
Il minore deve essere accompagnato da almeno un genitore, munito di un proprio documento di riconoscimento, presentando allo sportello:
-una foto tessera recente (non può essere utilizzata quelle apposta sul precedente documento scaduto o smarrito), in formato cartaceo;
-eventuale documento di identificazione già in proprio possesso, in mancanza l`identificazione avviene mediante i genitori;
-Tessera Sanitaria(CRS) oppure codice fiscale.
ESPATRIO DI MINORI
Per il rilascio della carta d’identità valida per l’espatrio ai minori di 18 anni è necessario l’assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, che dovranno presentarsi muniti di documento identificativo in corso di validità. Se un genitore non può essere presente è necessaria la dichiarazione di assenso all’espatrio (vedi modulo allegato).
In caso di richiesta di documento non valido per l’espatrio, è sufficiente invece la presenza di un solo genitore.
E’ obbligatoria, in ogni caso, la presenza del minore per l’identificazione.
FURTO O SMARRIMENTO
In caso di furto o di smarrimento della carta di identità, in sede di richiesta di duplicato è necessario presentare anche denuncia di smarrimento o di furto resa alle autorità competenti, nonché altro valido documento di riconoscimento. Se non si possiede altro documento in originale non scaduto, il riconoscimento avviene mediante due testimoni non parenti.
DETERIORAMENTO
In caso di deterioramento della carta di identità, il richiedente dovrà presentare contestualmente il documento originale deteriorato.
VALIDITA’ PER L’ESPATRIO
Il documento può essere rilasciato valido o non valido per l’espatrio.
Per i cittadini italiani la carta d’identità è valida per l’espatrio nei Paesi dell’Unione Europea e altri Paesi con cui l’Italia ha speciali convenzioni.
Per quanto riguarda i cittadini stranieri la carta d’identità è sempre rilasciata “non valida per l’espatrio”, essendo valida sul solo territorio italiano.
Si invita a consultare il sito internet www.viaggiaresicuri.it curato in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, per controllare e verificare la validità del proprio documento, od eventuali limitazioni ad essa, rispetto a particolari Stati esteri verso i quali si deve espatriare.
CITTADINI STRANIERI
Per quanto riguarda i cittadini stranieri, la carta d’identità rilasciata ha validità sul solo territorio italiano. All’atto della richiesta devono essere presentati i seguenti documenti: permesso di soggiorno valido ovvero ricevute di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno effettuata in tempo utile e passaporto in corso di validità.
Nel caso di rilascio di carta d’identità ai minori di cittadinanza straniera è necessaria la presenza di almeno un genitore. La qualità di genitore deve essere correttamente registrata in Anagrafe.
CITTADINI NON RESIDENTI
Ai cittadini non residenti nel Comune la carta di identità viene rilasciata in casi eccezionali, per gravi e comprovati motivi (come previsto dalla Circolare Ministero Interno 05/11/1999), previa richiesta tramite modello (vedi modulo allegato e nulla osta del proprio Comune di residenza.
CITTADINI ISCRITTI ALL’AIRE
I cittadini iscritti all’AIRE possono richiedere la carta d’identità elettronica presso il Consolato Italiano competente.
RICHIEDENTI NON DEAMBULANTI
Coloro che per invalidità o inabilità temporanea non sono in grado di raggiungere i nostri uffici, possono incaricare un congiunto affinché prenda contatto con gli sportelli per predisporre il documento. L’impiegato comunale si recherà a casa del richiedente per fare apporre la firma sul documento sostitutivo.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. – Approvazione del T. U. Leggi di P.S.
D.P.R. 6 agosto 1974, n. 649 – Disciplina dell’uso della carta d’identità e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell’espatrio.
Decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015,
Decreto del Ministro dell’Interno del 23 Dicembre 2015
Decreto del Ministro dell’Interno del 25 Maggio 2016
La Legge n. 76/2016, in vigore dal 5 giugno 2016, prevede la disciplina delle convivenze di fatto (commi 36-65 dell’Art. 1). La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Foggia, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia. Nel caso in cui gli stessi non siano residenti, coabitanti e iscritti sul medesimo stato di famiglia è necessario rivolgersi presso gli sportelli anagrafe per effettuare la variazione; inoltre, non devono essere legati da vincoli di matrimonio o da un’unione civile, né da rapporti di parentela, affinità o adozione.
Come dichiarare una convivenza di fatto
Gli interessati possono presentare un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi, unitamente alla copia dei rispettivi documenti di identità e la seguente dichiarazione:
La dichiarazione può essere inoltrata al Comune di Foggia scegliendo una delle seguenti modalità:
direttamente agli sportelli dei Servizi Demografici – Ufficio Anagrafe –corso Giuseppe Garibaldi, 58;
per raccomandata indirizzata a: Comune di Foggia Servizi Demografici – Ufficio Anagrafe – Corso Giuseppe Garibaldi, 58 71121 Foggia;
per via telematica all’indirizzo mail:
In caso di invio telematico è necessario che venga rispettata una delle seguenti condizioni:
dichiarazione sottoscritta con firma digitale trasmessa a mezzo posta elettronica semplice o pec;
dichiarazione recante le firme autografe e copie dei documenti d’identità dei dichiaranti scansionate e trasmesse tramite posta elettronica semplice o pec.
A seguito della dichiarazione resa con le modalità di cui sopra, l’Ufficio Anagrafe procederà entro i 2 (DUE) giorni successivi, a registrare la decorrenza della convivenza di fatto, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa.
Dal momento della registrazione (entro i 2 giorni lavorativi successivi), si potranno ottenere il rilascio di un certificato attestante la costituzione della convivenza di fatto.
Accertamento dei Requisiti
L’Ufficio Anagrafe provvederà in ogni caso ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’istituzione della convivenza di fatto (assenza impedimenti e stabile convivenza di cui all’art. 36 della Legge n. 76/2016).
Qualora trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione resa o inviata, lo stesso ufficio Anagrafe non effettuerà la comunicazione dei requisiti mancanti, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 241/1990, la registrazione della convivenza di fatto si intenderà confermata.
Informativa Contratto di convivenza
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato.
Ai fini dell’opponibilità ai terzi e al rilascio della certificazione anagrafica, il contratto di convivenza deve essere trasmesso dal notaio o dall’avvocato che ha redatto l’atto in forma pubblica o che ha autenticato le sottoscrizioni dei conviventi di fatto, al comune di residenza di questi ultimi entro dieci giorni.
Il contratto di convivenza si risolve per:
La risoluzione del contratto di convivenza deve essere comunicata dal notaio o dall’avvocato all’ufficiale d’anagrafe ai fini dell’aggiornamento della registrazione anagrafica.
Cessazione della convivenza di fatto
La convivenza di fatto può estinguersi per:
matrimonio / unione civile tra i conviventi o con altre persone;
decesso di un convivente;
cessazione della coabitazione (dichiarata dalle parti o accertata d’ufficio);
cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi.
Utilizzando l’apposito modello:
Dove rivolgersi:
Servizi Demografici – Ufficio Anagrafe – Comune di Foggia
Corso Giuseppe Garibaldi,58
Tel. 0881 792237/240
mail: anagrafe@cert.comune.foggia.it; anagrafe@comune.foggia.it
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e, nei giorni di martedì e giovedì, anche dalle 16.00 alle 17.00; L’Ufficiale di Anagrafe rilascia la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto.
Normativa di riferimento
Legge n. 470 del 27.10.1988:
Anagrafe e censimento degli italiani all’estero.
D.P.R. 323 del 06.09.1989: Approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge del 27.10.1988 sull’anagrafe e sul censimento degli italiani all’estero.Legge n.104 del 27.05.2002: Disposizioni per il completamento e l’aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all’estero e modifiche alla legge 470/1988. I cittadini italiani possono essere residenti in Italia o all’estero: nel primo caso ( residenza in Italia ) saranno iscritti all’Anagrafe della Popolazione Residente ( A.P.R.) del comune italiano competente per territorio; nel secondo caso ( residenti all’estero) saranno iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) del comune di ultima residenza prima dell’espatrio, ovvero del Comune con il quale esiste un particolare legame.
CHI DEVE ISCRIVERSI ALL’ A.I.R.E.
Nota: l’iscrizione all’A.I.R.E. per nascita o acquisto di cittadinanza potrà essere effettuata solo quando saranno pervenuti gli atti per la trascrizione nei registri di Stato Civile.
Sono previste alcune eccezioni:
Trasferimento temporaneo, di durata inferiore ai dodici mesi.
Dipendenti dello Stato inviati all’estero.
COME ISCRIVERSI
La richiesta di iscrizione può essere fatta dall’interessato (per sé e per tutti i familiari di cittadinanza italiana)
Presentandosi al Consolato italiano del luogo di residenza all’estero entro 90 giorni dalla data dell’espatrio.
Denunciando l’espatrio all’ufficio A.I.R.E. del Comune di Foggia, anche in questo caso, l’interessato dovrà dichiarare il trasferimento presso l’ufficio Consolare (entro 90 giorni dall’espatrio) il quale provvederà all’invio della conferma dell’avvenuto trasferimento che consentirà l’effettiva iscrizione all’A.I.R.E.
VARIAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI
I cittadini italiani iscritti all’A.I.R.E. devono informare il proprio Comune su tutte la variazioni dei dati anagrafici: stato civile, cittadinanza,indirizzo, composizione familiare, tramite comunicazione al Consolato italiano del territorio estero di residenza che provvederà ad inoltrarle all’ufficio AIRE.Le persone iscritte all’AIRE godono dei diritti loro riconosciuti dalla legge vigente e precisamente:
CANCELLAZIONE
La cancellazione dall’A.I.R.E.avviene per:
Normativa di riferimento:
D.P.R. 30/05/1989 n. 223 artt. 6 e 13
Decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35
Le dichiarazioni di cambio di abitazione possono essere rese personalmente presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Foggia in corso Garibaldi n.58 oppure secondo le seguenti modalità:
per posta raccomandata al seguente indirizzo: Comune di Foggia – Ufficio Anagrafe Corso Garibaldi n. 58 71121 foggia;
per via telematica all’indirizzo di Posta Certificata: cambioabitazione@cert.comune.foggia.it
o per email all’indirizzo: cambioabitazione@comune.foggia.it
LA DICHIARAZIONE INVIATA PER VIA TELEMATICA PUO’ ESSERE TRASMESSA ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:
sottoscritta con firma digitale;
che l’autore sia identificato con l’uso della carta d’identità elettronica o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto dichiarante;
che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
E’ NECESSARIO:
allegare alla dichiarazione di cambio di abitazione la delega per ogni soggetto maggiorenne coinvolto al trasferimento;
eventuale copia della patente di guida italiana;
i numeri delle targhe dei veicoli, se in possesso.
A norma delle vigenti leggi, munirsi di uno fra i titoli di seguito elencati, che dimostri la legittimità del cambio:
atto di proprietà;
contratto di locazione;
contratto di comodato d’uso gratuito;
attestato dell’Ente che autorizzi il trasferimento.
In caso di dichiarazioni non rispondenti al vero, questo Ufficio ha l’obbligo di ripristinare la situazione precedente, facendo decadere i benefici acquisiti, nonché la denuncia alle autorità competenti.
La registrazione del cambio di abitazione sarà effettuata in fase preliminare nei due giorni lavorativi successivi alla dichiarazione,la registrazione definitiva avverrà in seguito all’esito positivo degli accertamenti eseguiti dalla locale Polizia Municipale.
IL CAMBIO DI ABITAZIONE PUO’ RIGUARDARE:
L’intera famiglia anagrafica;
La formazione di una nuova famiglia anagrafica composta da una o più persone (In seguito al matrimonio il cambio di abitazione non viene modificato d’Ufficio, pertanto, uno dei due coniugi dovrà recarsi in Anagrafe e dichiarare il trasferimento);
La scissione ed aggregazione ad altra famiglia anagrafica di una o più persone (Il trasferimento di una o più persone presso altra famiglia anagrafica, comporta l’aggregazione in un unico stato di famiglia. Art.4 D.P.R.30 MAGGIO1989 N.223).
Se tra il nuovo nominativo ed i componenti della famiglia residente non vi sono vincoli di parentela/affinità/affettività, è possibile costituire allo stesso indirizzo due famiglie anagraficamente distinte, previa dichiarazione congiunta, firmata alla presenza dell’Ufficiale d’Anagrafe.
Normativa di riferimento
D.P.R. 30/05/1989 n. 223 art.6
Il trasferimento di residenza richiede la dimora abituale nel territorio e può riguardare:
i cittadini con provenienza da altro comune italiano (informazioni reperibili su questa pagina);
i cittadini con provenienza dall’estero (Paesi comunitari o extracomunitari);
i cittadini italiani iscritti all’A.I.R.E. con provenienza dall’estero;
i cittadini anagraficamente irreperibili.
Le dichiarazioni di residenza possono essere rese non solo personalmente presso l’Ufficio Anagrafe Corso Garibaldi n.58, ma altresi’ secondo le seguenti modalità:
per posta raccomandata (meglio se con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo: Comune di Foggia, Ufficio Anagrafe Corso Garibaldi, 58 71121 Foggia;
per Fax al seguente numero: 08881/792623;
per via telematica all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Comune di Foggia; immigrazioni@cert.comune.foggia.it oppure all’indirizzo di Posta Elettronica semplice: immigrazioni@comune.foggia.it;
Utilizzando il seguente modulo:
La dichiarazione per via telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni:
che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta elettronica, della carta nazionale dei servizi o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta semplice.
Il richiedente può rendere le dichiarazioni anagrafiche per sé è per le persone sulle quali esercita la potestà e la tutela. Se la richiesta è presentata all’ufficio preposto tutti i componenti maggiorenni devono sottoscrivere il modulo in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscrivere una delega, unita a copia di un documento d’identità valido, ad altro soggetto interessato al medesimo trasferimento. In caso di trasferimento di minori è neccessario allegare il seguente modello dell’assenso, unito ad un documento d’identità valido, del geintore che non si trasferisce.
L’iscrizione anagrafica comporta l’automatico aggiornamento della patente di guida, delle carte di circolazione e dei contrassegni di identificazione dei ciclomotori. Pertanto è necessario allegare alla richiesta di trasferimento :
eventuale copia della patente di guida italiana;
i numeri delle targhe dei veicoli (se in possesso).
Lotta all’occupazione abusiva di immobili, decreto – legge 28 marzo 2014 n.47, coordinato con la legge di conversione 23 maggio 2014 n.80 – Misure Urgenti per l’Emergenza Abitativa, vedi Art. 5.
In applicazione delle disposizioni sopra richiamate ai fini dell’iscrizione nell’Anagrafe della popolazione residente i cittadini che devono rendere dichiarazioni di residenza, per evitare che la stessa sia nulla e dichiarata irricevibile dall’Ufficiale d’Anagrafe, dovranno esibire – dimostrare la legittimità del titolo di possesso dell’immobile ove stabiliscono la propria dimora abituale esibendo uno fra i titoli di seguito elencati:
atto di proprietà;
contratto di locazione;
contratto di comodato d’uso gratuito;
attestato dell’Ente che autorizzi il trasferimento.
Il cambio di residenza può comportare:
la formazione di una nuova famiglia anagrafica composta da una o più persone;
l’aggregazione di una o più persone ad altra famiglia anagrafica (in questo caso è necessario l’assenso, con allegato un documento d’identità valido, dell’intestatario della famiglia già residente.
Il trasferimento di una o più persone presso altra famiglia anagrafica comporta l’aggregazione in un unico stato di famiglia (art. 4 D.P.R. 30 Maggio 1989 n. 223).
Se tra il nuovo nominativo ed i componenti della famiglia residente non vi sono vincoli di parentela/affinità/ affettività è possibile costituire allo stesso indirizzo due famiglie anagraficamente distinte, previa dichiarazione congiunta, firmata alla presenza dell’Ufficiale d’Anagrafe.
Le iscrizioni anagrafiche saranno effettuate, a cura dell’Ufficio Anagrafe nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione. Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche decorrono dalla data della dichiarazione (art.5 – comma 3 – D.L. n./2012) il comune ha quarantacinque giorni di tempo per effettuare la verifica delle dichiarazioni presentate. Decorso tale termine senza che il dichiarante abbia ricevuto alcuna comunicazione, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano le disposizioni di cui agli articoli 75 – 76 dell D.P.R. 28/12/2000 n.445, con le relative conseguenze. Se nel corso degli accertamenti disposti dovessero emergere discordanze con la dichiarazione resa dall’interessato, l’Ufficio Anagrafe ha l’obbligo di ripristinare la posizione anagrafica precedente e di inoltrare rapporto all’ Autorità di Pubblica Sicurezza e al Comune di provenienza (Art. 5 – comma 4 – D.L. n.5/2012).
Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare l’Ufficio Immigrazioni del Comune di Foggia ai seguenti numeri telefonici, 0881/792239 – 2242
Il modello per la Dichiarazione di Residenza può essere scaricato dal seguente link:
Normativa di riferimento
L.24/12/1954 n. 1228 D.P.R. 30/05/1989 n. 223
L’Ufficio Anagrafe rilascia ai cittadini iscritti all’A.P.R. (Anagrafe Popolazione Residente) e all’A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) i seguenti certificati:
Residenza;
Stato di famiglia;
Stato libero;
Vedovanza;
Decesso (validità illimitata);
Esistenza in vita;
Cittadinanza italiana;
Nascita;
Matrimonio;
Emigrazione;
Irreperibilità;
Cumulativo per uso matrimonio;
Stato di famiglia e residenza storica.
DAL 1° GENNAIO 2012 A SEGUITO DELLA MODIFICA INTRODOTTA DALLA LEGGE 12-11 2011 n. 183.( LEGGE DI STABILITA’), I CERTIFICATI ANAGRAFICI POTRANNO ESSERE RILASCIATI PER IL SOLO UTILIZZO DI RAPPORTI PRIVATI.LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E I GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI SONO TENUTI AD ACCETTARE LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE.
COSTO :
€ 0,52 di diritti di segreteria + marca da bollo di € 16,00;
€ 5,16 di diritti di segreteria + marca da bollo di € 16,00;
per il rilascio dei certificati di residenza storica, riguardanti cittadini emigrati, irreperibili.
INFORMATIVA per l’AUTOCERTIFICAZIONE
Normativa di riferimento: D.P.R. del 28/12/2000 n.445 art.46.L’Autocertificazione è una dichiarazione resa e firmata dall’interessato , può riguardare stati, fatti e qualità personali.Il cittadino ha la possibilità di presentare agli Uffici della Pubblica Amministrazione, ( Comuni, Regioni, Ministeri, Camere di Commercio, Istituti Scolastici, ecc…) e ai gestori di pubblici servizi (Enel, Telecom, Amgas, Ferrovie, Poste, Scuole Private, ecc…) l’Autocertificazione , che sostituisce il normale certificato attestante le seguenti circostanze:
Data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza;
Godimento dei diritti civili e politici;
Stato civile (celibe/nubile – coniugato/a – vedovo/a – già coniugato/a;
Stato di famiglia;
Esistenza in vita;
Nascita del figlio;
Decesso del coniuge, dell’ascendente o del discendente;
Posizione agli effetti degli obblighi militari;
Iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione;
Titolo di studio o qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
Esami sostenuti;
Situazione reddituale ed economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
Assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
Possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
Stato di disoccupazione;
Qualità di pensionato e categoria di pensione;
Qualità di studente o di casalinga;
Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
Di non aver riportato condanne penali;
Tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile.
Non possono essere autocertificati i seguenti documenti: certificati medici, sanitari, veterinari – certificati di conformità alla normativa dell’Unione Europea – certificati relativi a marchi e brevetti.
Descrizione
Chi dimora da almeno 4 mesi nel territorio del comune, ma non è ancora in grado di stabilire qui la propria residenza, può chiedere l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, per sé e per gli eventuali componenti del proprio nucleo familiare.
L’iscrizione avviene a domanda dell’interessato o d’ufficio.
Possono richiedere l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea anche i cittadini italiani iscritti nell’AIRE, purché in possesso dei requisiti richiesti.
L’iscrizione è concessa dopo i necessari accertamenti d’ufficio. L’anagrafe, dopo un anno, effettua i dovuti controlli per verificare ed aggiornare la situazione anagrafica degli iscritti.
Requisiti d’accesso
– Per i cittadini italiani e per quelli extracomunitari ed comunitari purchè in regola con i requisiti previsti per legge
– Dimora nel comune da almeno 4 mesi
Modulistica da utilizzare
– Modulo di domanda di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea
Documenti da presentare o allegare
– Documento di identità
– permesso di soggiorno (solo per cittadini extracomunitari) regolarmente iscritti in altro comune