LA COMMISSIONE STRAORDINARIA Visto il Decreto Legislativo del 15/03/2010, n. 66; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, relativa alla sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva. Visti gli artt. 14 e 54 del Decreto legislativo n° 267 del 18/08/2000.
RENDE NOTO
a) ai giovani, che nel corse del corrente anno compiono il diciassettesimo anno di età, il dovere di farsi inserire nella lista di leva del Comune in cui sono legalmente domiciliati;
b) ai genitori e tutori dei giovani predetti, l’obbligo di curarne l’iscrizione nella lista suddetta.
COMUNICA che, sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:
1) i giovani dei quali il padre o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto I’ultimo domicilio nel Comune;
2) i giovani coniugati, il cui padre o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel Comune, salvo che giustifichino di aver legale domicilio in altro Comune;
3) i giovani coniugati domiciliati nel Comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia altrove domicilio;
4) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
5) i giovani nati o resident! nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro iscrizione in altro Comune.
Agli effetti dell’iscrizione sulle liste di leva e considerato domicilio legale del giovane nato e dimorante all’estero il Comune dove egli o la sua famiglia sono residenti da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il Comune designate dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di detta designazione, il Comune di Roma.
AVVISA
che saranno iscritti d’ufficio per età presunta i giovani domiciliati nel Comune che siano notoriamente ritenuti di età richiesta per la iscrizione.
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