Ordinanza Sindacale – n. 14 del 2 aprile 2021 ad oggetto ” Misure urgenti ulteriori per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 su tutto il territorio comunale fino al 6 aprile 2021″

Con l’ordinanza sindacale 14/2021, il primo cittadino di Foggia, Franco Landella, fino a tutto il 6 aprile 2021 ha confermato le misure delle odinanze sindacali 7/2021 e 8/2021, ovvero:

– la chiusura della Villa Comunale, ad eccezione del solo transito pedonale all’interno della stessa mediante l’utilizzo degli accessi di Via Scillitani e Via Galliani dalle ore 07 alle ore 14 e dalle 16 alle 20;

– la chiusura, per tutti i giorni della settimana, dei parchi giochi comunali recintati e il divieto di accesso a quelli non recintati;

– l’apertura per tutti i giorni della settimana, dalle ore 06 alle ore 22, di tutti i distributori automatici h24 di alimenti e bevande con l’obbligo di dotarsi di un impianto di videosorveglianza da remoto coadiuvato da sistema audio che possa interagire immediatamente con gli avventori, al fine di evitare e prevenire situazioni di assembramento sia all’interno dei locali che nelle adiacenze degli stessi e qualora necessario di fare richiesta urgente di intervento alle forze di polizia nonché al rispetto di tutti i protocolli di sicurezza di cui alla presa di responsabilità acquisita dall’amministrazione comunale e con il divieto, per tutti i giorni della settimana, dalle ore 18 alle ore 22, di somministrare caffè, bevande calde e alcolici.

Nelle giornate del 4 aprile 2021 (Pasqua) e del 5 aprile 2021 (Lunedì dell’Angelo)

1) Il divieto di accesso al Parco Regionale “Bosco Incoronata”, ed all’intera zona del Santuario Basilica Santuario Madre di Dio Incoronata, fatta salva la possibilità di esercitare il culto religioso secondo le indicazioni di cui alla pubblicazione ”COVID-19 – Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo” per la “zona rossa” in riferimento al D.P.C.M. 2 marzo 2021, recante “Misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” e, quindi, in particolare che la possibilità di raggiungere il luogo di culto è limitata a quello più vicino a casa, intendendo tale spostamento per quanto possibile nelle prossimità della propria abitazione;

2) Il divieto di preparazione e/o consumazione di alimenti e bevande su suolo pubblico o aperto al pubblico, ivi compresi i giardini i parchi ed ogni area ad essi assimilata;