Contributi per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

Cosa è?

Legge n. 13 del 9 gennaio 1989.

La legge n.13 del 9 gennaio 1989 prevede la possibilità di ottenere un contributo a fondo perduto per le spese sostenute nell’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati costituenti stabile dimora del portatore di handicap.

La domanda deve riguardare opere non ancora realizzate.

A chi si rivolge?

Possono accedere al contributo le persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere fisico o di carattere sensoriale o cognitivo, ivi compresa la cecità, che siano cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, con residenza anagrafica stabile e abituale negli edifici interessati dagli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

L’handicap deve pertanto, essere permanente ed accertato da certificato medico in carta libera, da allegarsi alla domanda.

Se il richiedente si trova nella condizione di portatore di handicap riconosciuto invalido totale con difficoltà a deambulare, è altresì necessario allegare la specifica attestazione rilasciata  dall’ASL.

Chi presenta la domanda?

Il disabile o il suo curatore o il suo tutore.

Chi è beneficiario del contributo?

Il contributo viene elargito a beneficio di chi ha materialmente sostenuto la spesa; quest’ultimo può coincidere con il disabile che ha avanzato la domanda o essere soggetto diverso (ad es. il familiare cui il disabile è fiscalmente a carico o l’amministratore del condominio che ha eseguito le spese).

Le opere possono essere realizzate in:

·        Parti comuni di un edificio (es. ingresso di un condominio);

·        Immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o in godimento al disabile (es. all’interno di un appartamento).

Il contributo può essere erogato per:

·        una singola opera;

·        un insieme di opere connesse funzionalmente (es: allargamento del portone d’ingresso e installazione monta scale per garantire l’ingresso al soggetto non deambulante): il disabile può ottenere un unico contributo  formulando un’unica domanda.

·        diverse opere non connesse funzionalmente (es. assenza di ascensore e servizio igienico non fruibile): in tal caso il disabile può ottenere vari contributi per ogni opera necessaria , presentando una diversa domanda per ciascun intervento.

Come si presenta la domanda?

·        Forma: la domanda, in formato cartaceo, compilata in tutte le sue parti, sottoscritta dal richiedente, corredata dei necessari allegati, in marca da bollo da €.16,00.

·        Termine: deve essere presentata dal 1 marzo di ogni anno al 2 marzo dell’anno successivo;

·        Luogo:  al Sindaco del Comune in cui è sito l’immobile dove risiede stabilmente il disabile che richiede l’esecuzione dell’opera volta a rimuovere gli ostacoli alla sua mobilità o nel cui interesse questa è richiesta. Pertanto, deve essere lasciata presso il  Comune di Foggia, sito in Corso Garibaldi n.58.

Entro che termine presentare la domanda?

Il termine per la presentazione della domanda è fissato al 1° marzo di ciascun anno.

Quali documenti allegare?

1)    Copia fotostatica del documento di identità personale del richiedente;

2)    Copia fotostatica del codice fiscale del richiedente;

3)    Certificato (o una sua copia autentica) attestante l’invalidità totale con difficoltà a deambulare.

I suddetti documenti devono essere SEMPRE allegati contestualmente alla domanda.

Se le barriere da eliminare sono presenti in parti comuni del condominio:

4)    Fotocopia del verbale di assemblea del condominio.

Se le barriere da eliminare sono presenti in parti comuni o confinanti ad immobili di proprietà altrui, a cui l’opera potrebbe arrecare qualsivoglia pregiudizio:

5)    Dichiarazione di nulla osta sottoscritta dal contro interessato.

Istruttoria.

Dopo la presentazione della domanda, il Servizio Sociale e Prevenzione del Comune di Foggia, verificata la completezza della documentazione allegata alla domanda e la sussistenza in capo al richiedente dei requisiti per la concessione del contributo, procede a richiedere al Servizio Lavori Pubblici del Comune di Foggia un primo sopralluogo tecnico, per la valutazione della congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare, nonché per l’accertamento dell’inesistenza dell’opera e del mancato inizio dei lavori alla data della domanda di contributo.

Detto sopralluogo sarà effettuato entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di I° sopralluogo a firma del Responsabile del Procedimento.

Se l’intervento di eliminazione delle barriere architettoniche viene attuato prima della

comunicazione al richiedente dell’esito del I° sopralluogo ciò comporta il rigetto della istanza.

All’esito del primo sopralluogo il Responsabile del Procedimento del Servizio Sociale e Prevenzione comunica al richiedente l’ammissibilità della domanda, l’importo ritenuto congruo e le eventuali prescrizioni da osservare.

In caso di diniego dovrà provvedere alla comunicazione di cui all’art.10 bis della Legge 241/90 e 6 s.m.

Dopo l’avvenuto I sopralluogo e, conseguente comunicazione di ammissibilità della domanda, è possibile dar corso agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, anticipandone le spese.

La comunicazione di ammissibilità della domanda non costituisce garanzia di attribuzione del contributo richiesto che dipenderà dalle risorse effettivamente disponibili e dall’esito del secondo sopralluogo successivo alla conclusione dei lavori.

Nell’ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano sufficienti a coprire l’intero fabbisogno, il Sindaco ripartisce con precedenza per le domande presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali e, in subordine, tenuto conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. Le domande non soddisfatte nell’anno per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi.

L’erogazione del contributo avviene dopo l’esecuzione dell’opera ed in base alle fatture quietanzate: il richiedente deve pertanto, comunicare al Sindaco del Comune di Foggia:

°        la fattura quietanzata.

Entità del contributo.

Il singolo contributo è quantificato secondo i criteri riportati al punto 4.11 della Circolare esplicativa Ministeriale – Ministero dei Lavori Pubblici del 22 giugno 1989, n.1669/U.L. sull’importo ammesso al contributo, fatte salve le modifiche eventualmente disposte dal Ministero così come segue:

– spesa fino a 2.582,28 euro: il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta;

– spesa da 2.582,28 a 12.911,42 euro: il contributo è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta- Esempio: per una spesa di 10.000 euro si calcolano: 2.582,28 euro + il 25% della differenza tra 10.000 e 2.582,28 (pari a 1.854,43), per un totale di 4.436,71 euro;

– spesa da 12.911,42 a 51.645,69 euro: il contributo è aumentato del 5% della parte di spesa che supera lo scaglione precedente di 12.911,42 euro- Esempio: per una spesa di 40.000 euro, il contributo è pari 2.582,28 euro, più il 25% della differenza tra 12.911,42 e 2.582,28 (pari ad altri 2.582,28 euro), più il 5% della differenza tra 40.000 e 12.911,42, pari a 1354,42; il totale è dato dalla somma 2.582,28 + 2.582,28 + 1.354,42 = 6.519 euro.

ALLEGATI

PDF modulo domanda.pdf

INFORMATIVA AI CITTADINI

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Lunedì: 09.00-12,00;
Martedì: 09.00- 12,00 e 15.30- 17.00;
Mercoledì: 09.00-12,00,
Giovedì: 09.00- 12,00 e 15.30- 17.00;
Venerdì: 09.00-12,00
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